Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione nel realizzare gli interventi previsti dalla presente legge persegue le seguenti finalità:

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il conseguimento dei più alti livelli formativi, con prioritaria attenzione agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;

b) concorrere alla diffusione degli studi di istruzione superiore e al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, potenziando e diversificando la gamma degli interventi offerti per il diritto allo studio universitario anche rivolti alla generalità degli studenti;

c) promuovere e valorizzare il merito degli studenti;

d) contribuire a ridurre l'abbandono degli studi universitari, promuovendo interventi atti a favorire il migliore inserimento degli studenti nell'attività universitaria;

e) favorire e promuovere, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali;

f) promuovere un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunità in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca.