Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di diritto allo studio universitario.
CAPO V
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38
 (Norme transitorie)
2. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori e il Comitato degli studenti sono costituiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per l'individuazione dei rappresentanti della componente studentesca si fa riferimento agli studenti eletti in concomitanza delle più recenti elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime.
8. Le linee guida e il programma triennale degli interventi di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 30 della legge regionale 16/2012 rimangono in vigore sino all'approvazione delle nuove linee guida e del nuovo programma triennale effettuata per la prima volta in attuazione della presente legge.
12. Le convenzioni stipulate nel periodo di vigenza della legge regionale 16/2012 restano in vigore fino al termine di scadenza dalle stesse previsto.
13. Le disposizioni di cui all'articolo 40 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite al comma 7 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
4 Parole sostituite al comma 9 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
5 Parole sostituite al comma 11 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.