Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di diritto allo studio universitario.
SEZIONE II
 ORGANI DELL'ARDIS
Art. 14
 (Organi)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 15
Note:
1 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 26/2018
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
4 Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
5 Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
6 Parole sostituite alla lettera g) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
7 Parole sostituite alla lettera h) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 16
 (Comitato degli studenti)
3. L'istituzione di gruppi di lavoro di cui al comma 2, lettera c), è obbligatoria per la trattazione di argomenti in materia edilizia per le case dello studente e di servizi di ristorazione.
4. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al comma 2, lettera a), lo schema del programma triennale degli interventi e la Carta dei servizi di cui all'articolo 36 sono sottoposti al preventivo parere della Conferenza.
6. Il Comitato degli studenti rimane in carica per tutta la durata della legislatura ed è ricostituito entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate. Ai fini del rinnovo dei suoi componenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applica il disposto di cui al comma 9.
9. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime. In caso di anticipata cessazione sono sostituiti per la restante durata dell'incarico dai primi non eletti.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 17/2015
2 Parole sostituite al comma 8 da art. 87, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
3 Comma 7 sostituito da art. 7, comma 61, lettera g), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
5 Parole sostituite al comma 7 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
6 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7 Lettera c ter) del comma 1 aggiunta da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8 Comma 2 bis aggiunto da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 17
 (Revisore unico dei conti)
2. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.
3. Il Revisore unico dei conti è designato dall'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario; il Revisore supplente è designato dall'Assessore competente in materia di bilancio.
4. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.
5. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario.
7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.
9. Sono fatte salve le ulteriori cause di ineleggibilità o ostative alla nomina previste dalla normativa vigente.
10. Le cause di ineleggibilità o ostative alla nomina sopravvenute sono considerate cause di incompatibilità.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 8 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 8 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite alla lettera c) del comma 8 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
4 Parole sostituite al comma 11 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.