Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di diritto allo studio universitario.
Art. 7
 (Competenze e funzionamento della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori)
2. La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.
3. Per la validitā delle riunioni č necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di paritā prevale il voto del Presidente.
4. La Conferenza ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario, la quale assicura l'attivitā di supporto.
5. La partecipazione alla Conferenza č onorifica e dā luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalitā e le misure previste per i dipendenti regionali.
Note:
1 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 61, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.