Art. 7
(Competenze e funzionamento della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori)
1.
La Conferenza esercita funzioni consultive, di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione del diritto agli studi superiori nel territorio regionale. In particolare:
a) predispone la proposta di linee guida di cui all'articolo 8;
b) favorisce la ricerca e l'attuazione di sinergie operative dirette a perseguire la qualificazione dei servizi e l'economicitā della gestione;
c) promuove il coordinamento tra gli interventi di competenza dell'ARDIS, quelli di competenza del sistema universitario regionale e degli altri enti che operano presso le sedi universitarie decentrate in materia di diritto allo studio universitario;
d) verifica lo stato di attuazione delle linee guida e del programma triennale degli interventi di cui agli articoli 8 e 9.
2. La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.
3. Per la validitā delle riunioni č necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di paritā prevale il voto del Presidente.
4. La Conferenza ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario, la quale assicura l'attivitā di supporto.
5. La partecipazione alla Conferenza č onorifica e dā luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalitā e le misure previste per i dipendenti regionali.
Note:
1 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 61, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.