Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di diritto allo studio universitario.
Art. 6
 (Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori)
1. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, giā istituita con l'articolo 41 della legge regionale 16/2012, č costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario ed č composta da:
a) l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) i Rettori delle Universitā degli studi di Trieste e di Udine, o loro delegati;
c) il Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, o suo delegato;
d) i Direttori dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine, o loro delegati;
d bis) i Presidenti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
e) due rappresentanti degli studenti iscritti all'Universitā degli studi di Trieste e due rappresentanti degli studenti iscritti all'Universitā degli studi di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a);
f) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);
g) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste di cui al Comitato degli studenti dell'articolo 16, comma 1, lettera c);
g bis) un rappresentante degli studenti iscritti agli ITS individuato tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c bis);
h) i Presidenti dei Consorzi universitari o loro delegati e i rappresentati degli enti nei cui territori di riferimento sono ospitate sedi decentrate degli Atenei e che operano in materia di diritto allo studio universitario o loro delegati.
2. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni di Trieste e di Udine, una rappresentanza dei gestori delle strutture convittuali regionali e i rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.
4. La Conferenza si intende validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei suoi componenti.
5. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura ed č ricostituita entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate.
6. Ai fini del rinnovo dei rappresentanti degli studenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 9.
Note:
1 Lettera h) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 61, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 61, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4 Lettera g) del comma 1 sostituita da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5 Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 39, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.