Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di diritto allo studio universitario.
Art. 35 bis
1. Al fine di potenziare il sistema di formazione superiore per gli studenti particolarmente meritevoli dell'Universitą degli studi di Udine e dell'Universitą degli studi di Trieste, ARDIS concede contributi da ripartirsi in parti uguali all'Universitą degli Studi di Udine per le attivitą della Scuola Superiore dell'Universitą di Udine e al Collegio Universitario per le Scienze "Luciano Fonda "di Trieste per interventi finalizzati a favorire l'esercizio del diritto allo studio degli studenti particolarmente meritevoli, entro i limiti delle risorse finanziarie ad essa assegnate annualmente dalla Regione.
3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera c), possono coinvolgere anche gli studenti particolarmente meritevoli delle classi terminali delle scuole secondarie di secondo grado, sulla base di un protocollo d'intesa con tutti i soggetti interessati, anche ai fini del riconoscimento in ambito scolastico e universitario delle attivitą svolte dagli studenti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.