1.
I servizi a favore dei destinatari di cui all'articolo 4 con disabilità perseguono le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e prevedono:
a) servizi di sostegno e di assistenza, sia individuali sia collettivi, diversificati in funzione della disabilità e in raccordo con le competenze di altri soggetti istituzionali;
b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il diritto allo studio universitario.