Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di diritto allo studio universitario.
Art. 3
 (Principi)
1. L'intervento regionale si uniforma ai seguenti principi:
a) accesso ai benefici di natura economica e ai servizi rivolti a tutti gli studenti;
b) libertą di scelta nella fruizione degli interventi;
c) condizioni di paritą di trattamento delle studentesse e degli studenti, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza, dai corsi di studio, dalla collocazione centrale o decentrata delle varie sedi;
d) partecipazione dei fruitori al costo degli interventi e gratuitą o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi attribuibili, in seguito a concorso, agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;
e) miglioramento continuo della qualitą degli interventi offerti anche attraverso le attivitą di monitoraggio e di verifica costante degli stessi;
f) potenziamento dei servizi a beneficio degli studenti con disabilitą;
g) integrazione con il mondo del lavoro volta anche a favorire la realizzazione di esperienze lavorative in collaborazione con il sistema universitario;
h) facilitazione della condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;
i) promozione dell'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca;
j) promozione della mobilitą territoriale degli studenti da e verso le sedi universitarie regionali;
k) promozione di strategie d'intervento integrative o innovative da attuare, anche in via sperimentale, al fine di ampliare e migliorare gli interventi in favore degli studenti, anche attraverso intese con i competenti Ministeri;
(1)
Note:
1 Parole sostituite alla lettera k) del comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.