Art. 28
(Servizi di ristorazione)
1. Il servizio di ristorazione è organizzato in funzione delle esigenze e degli orari delle attività di studio e di ricerca al fine di garantire una gamma diversificata di tipologie di ristorazione e la diffusione dell'offerta rispetto alle sedi universitarie per le finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Il servizio di cui al comma 1 può essere rivolto a tutti i destinatari di cui all'articolo 4, con obbligo di partecipazione al costo e con particolari agevolazioni per gli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, carenti o privi di mezzi sulla base degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8. In via residuale, l'ARDIS può autorizzare l'utilizzo del servizio di ristorazione anche da parte di utenti diversi da quelli individuati all'articolo 4, applicando una tariffa che garantisca la copertura dei costi ovvero prevedendo la gratuità del servizio in caso di manifestazioni studentesche la cui rilevanza nazionale o regionale è accertata con decreto del Direttore generale dell'Ardis.
3. Al fine di garantire l'economicità della gestione l'ARDIS stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio e di partecipazione degli utenti al costo del medesimo.
4. L'erogazione del servizio può avvenire anche mediante appalto o convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e della normativa europea in materia di appalti ove applicabile.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 63, lettera b), L. R. 14/2016
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.