Art. 25
(Prestiti)
1. I prestiti sono benefici in denaro concessi per il finanziamento degli studi e per favorire la mobilità internazionale previa costituzione di un apposito fondo di rotazione nel bilancio dell'ARDIS.
2. I prestiti sono prioritariamente concessi mediante concorso agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1. In caso di ulteriori disponibilità finanziarie i prestiti possono essere concessi tramite concorso anche agli studenti di cui all'articolo 4, comma 2.
3. I prestiti sono concessi sulla base dei requisiti di reddito e di merito stabiliti dal programma triennale degli interventi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b).
4. Ai fini dell'attuazione degli interventi l'ARDIS può stipulare apposite convenzioni con istituti di credito.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.