Art. 24
(Cumulo con altre borse di studio)
1. La borsa di studio, fatti salvi eventuali vincoli stabiliti da leggi nazionali in materia, č cumulabile con altre borse di studio fino al limite stabilito dalle linee guida ai sensi dell'articolo 8. Resta ferma la facoltā di opzione tra le borse di studio da parte degli interessati.
2. Il limite di cui al comma 1 non si applica alle borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare l'attivitā di formazione o ricerca con soggiorni in Italia o all'estero e nei confronti degli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invaliditā pari o superiore al 66 per cento.