Legge regionale 05 novembre 2014 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 13/11/2015

Istituzione del Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 7 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 26/2015

Art. 1

(Istituzione)

1. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche e integrazioni, dall'1 gennaio 2015 è istituito nella Provincia di Pordenone il nuovo Comune denominato Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, con capoluogo a Valvasone.

2. Il territorio del nuovo Comune di Valvasone Arzene è costituito dai territori dei Comuni di Arzene e Valvasone.

3. Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Valvasone Arzene prevede che alle comunità di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

Art. 2

(Elezione degli organi)

1. Le elezioni degli organi del nuovo Comune di Valvasone Arzene hanno luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali).

2. Dall'1 gennaio 2015, data di istituzione del nuovo Comune di Valvasone Arzene, prevista all'articolo 1, comma 1, i Sindaci, le Giunte e i Consigli comunali dei Comuni di Arzene e Valvasone cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica. Con lo stesso decreto è determinata l'indennità di carica spettante ai predetti commissari; i relativi oneri fanno carico al bilancio del nuovo Comune.

3. Lo statuto del Comune di Valvasone Arzene è approvato entro sei mesi dall'elezione degli organi del Comune.

Art. 3

(Successione nella titolarità dei beni e nei rapporti giuridici, patrimoniali e finanziari)

1. Il Comune di Valvasone Arzene subentra nella titolarità dei beni, delle posizioni e dei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi in corso, in essere nei Comuni di Arzene e Valvasone.

2. Il personale dei Comuni di Arzene e Valvasone è trasferito al Comune di Valvasone Arzene.

3. I beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Arzene e Valvasone sono trasferiti al demanio e al patrimonio del nuovo Comune di Valvasone Arzene.

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. Le amministrazioni comunali di Arzene e Valvasone possono assumere, fino al 31 dicembre 2014, tutti i provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune a partire dall'1 gennaio 2015 e adottare attraverso i propri organi e uffici, sia congiuntamente, sia singolarmente, su mandato dell'altra amministrazione, tutte le iniziative idonee a perseguire tale finalità.

2. Entro il 31 dicembre 2014, i Consigli comunali dei Comuni di Arzene e Valvasone, con deliberazioni conformi approvate a maggioranza assoluta dei componenti, individuano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e normativi e le altre disposizioni da applicare nel Comune di Valvasone Arzene, sino all'emanazione di diverse determinazioni da parte della nuova amministrazione. Entro la stessa data i medesimi Consigli comunali individuano l'organo di revisione economico-finanziaria provvisorio, che svolge le sue funzioni dalla data di istituzione del nuovo Comune di Valvasone Arzene fino alla scelta del nuovo revisore dei conti da parte dei nuovi organi del Comune.

3. I piani, i regolamenti e gli strumenti urbanistici in vigore nei Comuni di Arzene e Valvasone al 31 dicembre 2014 restano in vigore anche dopo l'istituzione del nuovo Comune con riferimento all'ambito territoriale e alla popolazione del Comune che li ha approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del nuovo Comune di Valvasone Arzene.

4. Il nuovo Comune di Valvasone Arzene approva il bilancio di previsione entro i termini previsti dalla normativa regionale. Ai fini dell'applicazione dell'esercizio e della gestione provvisori, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni di Arzene e Valvasone. Il nuovo Comune di Valvasone Arzene approva il rendiconto di bilancio dei Comuni di Arzene e Valvasone entro i termini previsti dalla normativa regionale, se gli stessi non vi hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

5. I consiglieri comunali dei Comuni di Arzene e Valvasone continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo Comune di Valvasone Arzene, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dai Comuni di Arzene e Valvasone in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino all'elezione del nuovo consiglio comunale.

6. Al nuovo Comune di Valvasone Arzene si applica la normativa di cui all'articolo 14, comma 26, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

7. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2 ter, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), limitatamente ai primi due mandati elettorali, il Sindaco del Comune di Valvasone Arzene nomina la Giunta comunale nel numero massimo di sette componenti e garantisce in ogni caso la rappresentanza di entrambe le comunità di origine.

Art. 5

(Oneri di primo impianto)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 5/2003, a favore del Comune di Valvasone Arzene è prevista un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.

2. L'assegnazione di cui al comma 1, non soggetta a rendicontazione, è concessa d'ufficio a favore del Comune di Valvasone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 dicembre 2014 ed erogata in unica soluzione entro novanta giorni dalla concessione, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 500.000 euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1023 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Assegnazione speciale a seguito dell'istituzione del Comune di Valvasone Arzene per gli oneri di primo impianto".

4. All'onere di 500.000 euro derivante dal disposto di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.2.1153 e dal capitolo di fondo globale 9710, partita 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. Detto stanziamento complessivo corrisponde a quota delle somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2013 e trasferite all'esercizio successivo, ai sensi dell'articolo 31, comma 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2014, n. 111 (Trasferimento delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2013 su capitoli di fondi regionali, mutuo o fondi globali).

Art. 6

(Deroga transitoria alle norme concernenti vincoli sulla spesa di personale)

1. Le Amministrazioni comunali di Arzene e di Valvasone sono autorizzate, fino alla costituzione del nuovo Comune risultante da fusione, a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale, per l'espletamento delle attività connesse all'avvio delle procedure per la fusione dei due enti.

Art. 7

(Criteri per il calcolo delle assegnazioni finanziarie)

1. Per il calcolo dei trasferimenti e delle assegnazioni finanziarie a favore del Comune di Valvasone Arzene, qualora la normativa prenda a riferimento, in relazione ad anni precedenti quello di costituzione dello stesso, parametri collegati alla popolazione, al territorio, al personale, alle assegnazioni già erogate o ad altri dati riferiti alle due Amministrazioni comunali oggetto di fusione, si considera il dato complessivo risultante dalla somma dei parametri riferiti ai due Comuni di Arzene e Valvasone nell'anno richiesto dalla normativa di riferimento.

Art. 7 bis

(Assegnazione del fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione)

(1)

1. Il comune di Valvasone Arzene beneficia del trasferimento di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. La prima annualità spettante per l'anno 2015, pari a 300.000 euro, è assicurata a valere sul fondo di cui all'articolo 66, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 25/2014), e assegnata entro il 30 novembre 2015, con riferimento all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Note:

Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 26/2015

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.