Legge regionale 16 ottobre 2014 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria.

SEZIONE III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA

Art. 27

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.

Art. 28

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 5 da art. 74, comma 1, L. R. 9/2019

Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.

Art. 29

(Presidi ospedalieri di base)

1.

( ABROGATO )

(4)

1 bis. Presso i presidi ospedalieri di base "spoke" le strutture che svolgono una funzione in più sedi operative, di norma, assicurano l'attività urgente solo presso una delle sedi operative del presidio, sussistenti i requisiti strutturali e professionali stabiliti dalla normativa statale. Il presidio ospedaliero di base "spoke" Latisana e Palmanova, di cui all'articolo 28, assicura le degenze della funzione di ginecologia e ostetricia con punto nascita, ivi compresa la pediatria, presso la sede operativa di Latisana.

(1)

1 ter. Presso il presidio ospedaliero di base "spoke" di Latisana e Palmanova, nella sede operativa di Palmanova sono assicurate:

a) le funzioni di pronto soccorso e medicina d'urgenza, medicina interna, cardiologia, oncologia, nefrologia, dialisi e riabilitazione;

b) le funzioni di centro unico regionale di produzione degli emocomponenti, di medicina trasfusionale, radiologia e gastroenterologia;

c) le funzioni di chirurgia programmata di ortopedia, oculistica, mammaria e day surgery multidisciplinare;

d) le funzioni ambulatoriali multidisciplinari, ivi comprese, quelle relative al percorso nascita e alla pediatria;

e) le funzioni della struttura operativa regionale di emergenza sanitaria.

(2)

1 quater. Le funzioni e le attività di cui ai commi 1 bis e 1 ter sono specificate in sede di atti di programmazione regionale o con specifici atti attuativi.

(3)

2.

( ABROGATO )

(5)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 75, comma 1, L. R. 9/2019

Comma 1 ter aggiunto da art. 75, comma 1, L. R. 9/2019

Comma 1 quater aggiunto da art. 75, comma 1, L. R. 9/2019

Comma 1 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.

Comma 2 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.

Art. 30

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.

Art. 31

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 74, comma 2, L. R. 9/2019

Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.

Art. 32

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 16, comma 2, lettera b), L. R. 27/2018

Art. 33

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.

Art. 34

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 3 da art. 74, comma 3, L. R. 9/2019

Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.

Art. 35

( ABROGATO )

(3)

Note:

Comma 1 abrogato da art. 16, comma 2, lettera b), L. R. 27/2018

Comma 2 abrogato da art. 16, comma 2, lettera b), L. R. 27/2018

Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.

Art. 36

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 16, comma 2, lettera b), L. R. 27/2018