Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di attività culturali.
Art. 23
 (Interventi della Regione)
2. In attuazione del comma 1, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
5. In attuazione degli articoli 18, comma 2, lettera b), e 21, comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
7. In attuazione dell'articolo 22, comma 2, con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 20, lettera e), numero 1), L. R. 33/2015
2 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 20, lettera e), numero 2), L. R. 33/2015
3 Comma 4 sostituito da art. 3, comma 20, lettera e), numero 3), L. R. 33/2015
4 Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
5 Parole soppresse al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera c), L. R. 14/2023
6 Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera c), L. R. 14/2023
7 Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.