Art. 27 ter
(Riconoscimento della quota sociale)
1. L'Amministrazione regionale promuove l'associazionismo tra i soggetti beneficiari del finanziamento di cui agli articoli 27 e 27 bis e gli organismi e istituti aventi medesime finalitą statutarie, con particolare riguardo allo svolgimento di attivitą culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, anche attraverso il riconoscimento del pagamento delle quote sociali per la partecipazione agli stessi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 12/2017
2 Articolo interpretato da art. 7, comma 10, L. R. 31/2017