Legge regionale 04 agosto 2014 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Art. 8

(Finalità 7 - sanità pubblica)

1. Il comma 5 bis dell'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), è sostituito dal seguente:

<<5 bis. La Giunta regionale può autorizzare le Aziende per i servizi sanitari a utilizzare le quote dei contributi non utilizzati nel corso degli esercizi precedenti a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 degli esercizi successivi.>>.

(4)(5)

2. I commi 18 e 19 dell'articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sono abrogati.

3. Il comma 8 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è abrogato.

4. Previa motivata istanza dell'INPS gli enti del Servizio sanitario regionale forniscono l'accesso telematico ai dati indispensabili per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

5. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), dopo le parole <<ovvero nell'ambito dei dirigenti della Regione>> sono inserite le seguenti: <<ovvero nell'ambito dei dirigenti del Servizio sanitario>>.

6. Entro la data del 30 settembre 2014, gli enti del Servizio sanitario regionale presentano alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione recante l'indicazione analitica degli interventi edilizi e impiantistici approvati dalla programmazione regionale e aziendale nel Piano degli investimenti 2012, per i quali alla data del 30 giugno 2014 non è stato dato avvio ai lavori, indicandone i motivi, gli importi non utilizzati e i relativi provvedimenti regionali di concessione e motivando gli interventi per i quali permane l'interesse aziendale all'esecuzione.

7. Entro la data del 30 settembre 2014, gli enti del Servizio sanitario regionale presentano alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione recante l'indicazione analitica degli interventi di investimento in beni mobili e tecnologici approvati dalla programmazione regionale e aziendale nel Piano degli investimenti 2012, alla data del 30 giugno 2014 non ancora aggiudicati in via definitiva, indicandone i motivi, gli importi non utilizzati e i relativi provvedimenti regionali di concessione e specificando, con opportuna motivazione, gli interventi per i quali permane l'interesse aziendale all'esecuzione.

8. Ai fini di razionalizzazione e contenimento della spesa, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di salute e sentita la competente Commissione consiliare, provvede alla riprogrammazione, per le esigenze di parte capitale del Servizio sanitario regionale, dei finanziamenti regionali relativi agli interventi censiti ai sensi dei commi 6 e 7, anche prevedendo la destinazione a interventi diversi, e stabilisce i termini entro i quali gli enti del Servizio sanitario regionale devono trasmettere i resoconti di cui al comma 10.

9. I finanziamenti di rilievo aziendale relativi al Piano degli investimenti 2012 sono ridefiniti nella quota complessiva mediante riduzione degli importi corrispondenti agli interventi oggetto di riprogrammazione per effetto delle disposizioni di cui al comma 8, ivi trovando copertura per l'intera quota.

10. Entro i termini stabiliti dalle deliberazioni di cui al comma 8, gli enti del Servizio sanitario regionale trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute, per ogni intervento oggetto di riprogrammazione, il resoconto delle spese sostenute anche indicando le quote di finanziamento attribuite all'intervento medesimo. La Direzione centrale competente in materia di salute verifica l'ammissibilità delle spese già sostenute, desumibili dai resoconti, e quantifica le quote di finanziamento regionale da confermare.

11. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei commi 6 e 7 è disposta la revoca dei finanziamenti già concessi e non rendicontati.

12. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel comma 10 è disposta la revoca dei finanziamenti e il recupero delle somme erogate.

13. La quota di finanziamento di rilievo aziendale dell'importo pari a 400.000 euro destinato alla Cittadella della Salute di Pordenone è stralciata dalla rendicontazione del Piano degli investimenti 2007 dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale".

14. I termini per la rendicontazione della quota di finanziamento di cui al comma 13 sono quelli previsti per l'intero intervento e vengono fissati a seguito dell'approvazione del progetto definitivo da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali.

15. In via di interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), il poliambulatorio specialistico all'interno del territorio del Comune di Meduno va inteso di proprietà dell'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente.

16.

( ABROGATO )

(1)

17.

( ABROGATO )

(2)

18.

( ABROGATO )

(3)

19. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<è autorizzata a concedere>> sono inserite le seguenti: <<in via definitiva>>;

b) le parole <<e all'Agenzia regionale della sanità>> sono soppresse;

c) le parole <<fino al 100 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<nella misura del 100 per cento>>;

d) alla lettera c), dopo le parole <<ristrutturazione degli immobili>> sono aggiunte le seguenti: <<ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di programmazione annuale di cui all'articolo 20 della legge regionale 49/1996>>.

20. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<delle Aziende sanitarie regionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli Enti del Servizio sanitario regionale>>;

b) le parole <<di cui al comma 7, lettere a) e c), classificati di rilievo aziendale, e agli interventi>> sono soppresse.

21. Al comma 9 bis dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001 le parole <<l'Azienda sanitaria regionale beneficiaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'Ente beneficiario>>.

22. Dopo il comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:

<<4 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).>>.

23. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare, quali risorse destinate a finanziare le esigenze di parte corrente e di parte capitale per l'anno 2014, le somme derivanti dagli utili dell'anno 2013.

24. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella H.

Note:

Comma 16 abrogato da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 37/1995.

Comma 17 abrogato da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 37/1995.

Comma 18 abrogato da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 37/1995.

Comma 1 abrogato da art. 9, comma 47, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, c. 5 bis, L.R. 10/1997, con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.

Comma 1 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, commi da 1 a 5 bis, L.R. 10/1997, a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.