Legge regionale 04 agosto 2014 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Art. 14

(Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)

1. Per l'anno 2014, al fine di non ritardare l'attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con l'Unione europea, ai Comuni è assicurata in via prioritaria la cessione di spazi finanziari a esclusiva copertura delle richieste correlate alle quote di cofinanziamento degli enti.

2. Per l'anno 2014, al fine di non ritardare l'attuazione di interventi finanziati a valere sul Piano di Azione Coesione (PAC) del Friuli Venezia Giulia, agli enti locali è assicurata in via prioritaria la cessione di spazi finanziari a copertura delle richieste correlate alle quote di cofinanziamento degli enti in relazione alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano stesso.

3. Per l'anno 2014, ai Comuni in sperimentazione ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che presentano un valore positivo di obiettivo programmatico annuale di saldo finanziario di competenza mista, è assicurata in via prioritaria la cessione di spazi finanziari per un importo che consenta una riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno, fino al conseguimento di un saldo obiettivo pari a zero.

4.

( ABROGATO )

(2)

5. Per l'anno 2014 è assicurata in via prioritaria la cessione di spazi finanziari, a fronte di contributi regionali già impegnati e liquidati, a favore dei Comuni per esigenze legate a pagamenti connessi all'acquisto o alla manutenzione straordinaria di beni mobili o mobili registrati destinati ad attività scolastiche o assistenziali.

6. Per l'anno 2014 è assicurata in via prioritaria la cessione degli spazi finanziari richiesti per le opere di competenza regionale la cui esecuzione avviene ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), qualora non già beneficiarie di spazi finanziari regionali e a condizione che le opere medesime siano completate entro il 2015 con assoluta priorità alle opere urgenti di sistemazione e messa in sicurezza idrogeologica.

7. Il riparto degli ulteriori spazi che si rendono disponibili in base alla presente legge o successivamente a essa è disposto con deliberazione della Giunta regionale tenuto conto delle priorità indicate ai commi da 1 a 6.

8.

( ABROGATO )

(3)

9. Non si applica agli amministratori locali, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la maggiorazione prevista al punto 15 della deliberazione della Giunta regionale 1193/2011, qualora risultino titolari di trattamento di quiescenza. Gli amministratori degli enti locali che hanno percepito, prima dell'entrata in vigore della presente legge, la maggiorazione delle indennità di funzione anche se titolari di trattamento di quiescenza, ai sensi della disciplina di cui alla citata deliberazione, mantengono quanto già percepito.

10.

( ABROGATO )

(1)

11. Per il solo anno 2014 le sanzioni previste all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 27/2012 si applicano nel caso di mancato invio dei dati a consuntivo 2013 relativi al patto di stabilità, entro il 31 agosto 2014.

12. L'articolo 45 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), è abrogato.

13.

( ABROGATO )

(4)

14.

( ABROGATO )

(5)

15.

( ABROGATO )

(6)

16. Per l'anno 2014 la deliberazione di cui al comma 14 è adottata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con la medesima deliberazione è fissata la modalità di recupero dell'eventuale risparmio anche a valere sull'esercizio 2015.

17. I trasferimenti ordinari assegnati agli enti locali per ciascun esercizio sono quantificati al netto dell'ammontare dell'obiettivo specifico in termini di risparmio, assegnato a ogni singolo ente locale e quantificato ai sensi del comma 14. Incrementi di aliquote o tariffe da parte degli enti locali non possono essere motivati dalla riduzione dei trasferimenti connessa all'obbligo di conseguimento dei risparmi.

18.

( ABROGATO )

(7)

19. Fino all'adozione della deliberazione di cui al comma 14 gli enti locali applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statali in materia di contenimento della spesa.

20. In conseguenza delle assegnazioni straordinarie di cui all'articolo 10, per il solo anno 2014 i Comuni del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti di riduzione delle aliquote in materia tributaria e tariffaria entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche qualora approvato il bilancio preventivo, a condizione di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Note:

Comma 10 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 11 dell'art. 14, L.R. 27/2012.

Comma 4 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 3 bis dell'art. 14, L.R. 23/2013.

Comma 8 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 5 bis dell'art. 14, L.R. 23/2013.

Comma 13 abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 18/2015

Comma 14 abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 18/2015

Comma 15 abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 18/2015

Comma 18 abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 18/2015