Legge regionale 04 agosto 2014, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 7
 (Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)
1. Il programma triennale previsto dall'articolo 38 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), approvato dalla Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale e sentita la Commissione consiliare competente, definisce:
a) gli obiettivi da realizzare nel triennio di programmazione e le priorità;
b) le quote delle risorse del Fondo, istituito ai sensi del comma 2, da destinare alle varie tipologie d'intervento e la ripartizione annuale in conformità ai contenuti del programma stesso;
c) i criteri di valutazione delle domande.
5. Il Servizio competente alla gestione del Fondo di cui al comma 2 effettua l'istruttoria delle domande verificando, tra l'altro, l'esistenza del progetto esecutivo approvato dall'organo competente, nonché la completezza e la regolarità formale della domanda. Sulla base degli esiti istruttori procede alla valutazione comparativa delle domande risultate ammissibili.
7. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria. La graduatoria rimane in vigore fino all'approvazione della nuova graduatoria ed è utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale lasso di tempo.
8. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento, nonché di sostenere la continuità di funzionamento del servizio scolastico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a sostegno di spese di investimento o a rimborso delle spese sostenute, per interventi urgenti effettuati o da effettuare su edifici scolastici dichiarati inagibili, anche in parte, e conseguentemente evacuati, anche in parte, o in condizioni straordinarie di difficoltà tali da compromettere la continuità del servizio scolastico.
9. Si considerano ammissibili le spese previste per l'esecuzione dei lavori, per la fornitura dei materiali e per la progettazione degli interventi da sostenere o già sostenuti nell'anno scolastico precedente alla presentazione della domanda.
11. Alle domande di cui al comma 10 è allegata copia dell'ordinanza del Sindaco che dichiara l'inagibilità, anche in parte, dell'edificio scolastico o della dichiarazione del tecnico abilitato attestante le condizioni straordinarie di difficoltà dell'edificio tali da compromettere la continuità del servizio scolastico.
12. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della assegnazione del contributo.
13. I contributi previsti dai commi da 1 a 12 possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
13 bis. Al fine di sostenere la costruzione di edifici scolastici nuovi, l'Amministrazione regionale si fa carico dell'onere di corrispondere a INAIL i canoni di locazione previsti dall' articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e dall' articolo 1, comma 317, della legge 24 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), dal momento in cui gli edifici scolastici nuovi sono consegnati agli enti locali.
14. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 13 è autorizzata la spesa di 1.500.000 di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 3590 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Fondo regionale per l'edilizia scolastica".
17. La Regione intende sostenere la realizzazione di un innovativo programma di educazione finalizzato alla preparazione di professionisti e ricercatori nell'ambito dell'high performance computing (HPC) d'interesse del settore industriale.
18. Per le finalità di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste un contributo per la realizzazione di un master internazionale in high performance computing (HPC) for science and technology.
20. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 6375 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo alla SISSA di Trieste per la realizzazione di un master internazionale in high performance computing (HPC) for science and technology".
23. Al fine di conseguire una più alta qualificazione formativa degli studenti degli istituti tecnici e professionali con indirizzo nel settore agroalimentare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per il tramite dell'ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, preposto ai controllo della qualità e alla valorizzazione dei prodotti di settore, agli istituti medesimi un contributo straordinario per l'ammodernamento ed eventuale adeguamento alle norme in materia sanitaria dei laboratori didattici.
24. Con apposito regolamento, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ERSA definisce criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 23.
25. Per le finalità di cui al comma 23, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5057 e del capitolo 6379 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario, tramite l'ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, agli istituti tecnici e professionali con indirizzo nel settore agroalimentare per l'ammodernamento e l'eventuale adeguamento alle norme in materia sanitaria dei laboratori didattici".
26. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 10, L. R. 14/2016
2 Comma 4 sostituito da art. 7, comma 10, L. R. 14/2016
3 Comma 13 bis aggiunto da art. 57, comma 1, L. R. 29/2017
4 Comma 13 ter aggiunto da art. 57, comma 1, L. R. 29/2017
5 Comma 16 abrogato da art. 56, comma 1, lettera j), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 2, L.R. 23/2013.
6 Parole soppresse al comma 6 da art. 46, comma 1, L. R. 13/2020
7 Comma 10 sostituito da art. 5, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 49, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9 Parole soppresse al comma 13 bis da art. 5, comma 51, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.