Legge regionale 04 agosto 2014, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 3
 (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
2. A decorrere dall'1 gennaio 2015 le eventuali somme derivanti dal disposto di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 997 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in particolare con la Comunità di montagna della Carnia, con la Magnifica Comunità di montagna Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio, con l'Università degli Studi di Udine e con il Parco naturale delle Dolomiti friulane, per lo svolgimento di attività di salvaguardia, promozione e valorizzazione delle Dolomiti Friulane, sistema n. 4 delle Dolomiti patrimonio mondiale UNESCO.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 62.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 3131 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Promozione delle Dolomiti Friulane".
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, mediante la stipula di una convenzione con l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, le attività propedeutiche alla revisione del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento, sulla base del Documento di sintesi della Commissione denominata <<Laboratorio Tagliamento>> approvato con la deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2012, n. 178 (Presa d'atto del "documento di sintesi" e relativi allegati (schede e cartografia di sintesi) prodotti dalla commissione denominata "Laboratorio Tagliamento" costituita con decreto del Presidente della Regione 291/2010), nonché la predisposizione di studi e modelli finalizzati ai piani di manutenzione.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 e del capitolo 2112 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Convenzione con l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla revisione del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento, nonché per la predisposizione di studi e modelli finalizzati ai piani di manutenzione".
9. In attuazione del ruolo di Focal Point nazionale ricoperto dalla Regione nell'ambito dell'iniziativa di cooperazione territoriale transfrontaliera denominata "European Green Belt" (EGB), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al C.E.T.A., Centro di Ecologia Teorica ed Applicata con sede in Gorizia, in qualità di non-governmental organization (NGO) ufficiale per l'Italia per la "European Green Belt", per la partecipazione al tavolo di coordinamento della EGB e per la realizzazione delle attività di cooperazione.
11. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 3549 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributo al C.E.T.A. Centro di ecologia teorica ed applicata in qualità di non-governmental organization (NGO) ufficiale per l'Italia per la "European Green Belt" per la partecipazione al tavolo di coordinamento della EGB e per la realizzazione delle attività di cooperazione".
12.
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), le parole <<pari a 3300 K>> sono sostituite dalle seguenti: <<pari a 4000 K>>.

14. Al fine di assicurare omogeneità tecnica nella redazione dei progetti delle reti fognarie e degli impianti di depurazione e uniformità amministrativa nello svolgimento delle relative procedure di valutazione e di approvazione, nonché al fine di dare compiuta attuazione alle definizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nelle more dell'approvazione del Piano di tutela delle acque previsto dall'articolo 121 del medesimo decreto legislativo, trovano applicazione le definizioni complementari contenute nell'articolo 4 delle "Norme di attuazione" del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, adottato con deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2012, n. 2000.
15.
Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), dopo le parole <<di durata>> è inserita la seguente: <<massima>>.

17. Ai fini di cui al comma 16 la Provincia di Udine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale ambiente ed energia l'istanza volta a ottenere la conferma del finanziamento.
19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.
Note:
1 Comma 13 abrogato da art. 52, comma 1, lettera f), L. R. 19/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 1 dell'art. 43, L.R. 19/2012.
2 Comma 3 abrogato da art. 7, comma 9, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20 bis, L.R. 35/1986, con effetto dall'1/1/2016.
3 Comma 18 abrogato da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 25, L.R. 14/2012.
4 Comma 4 sostituito da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 15/2022
5 Comma 5 sostituito da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 15/2022
6 Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 6, lettera c), L. R. 15/2022