Legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi regionali).
Art. 1
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), le parole <<almeno 30.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<almeno 15.000>>.

Art. 4
1. All'articolo 17 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
d)
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
<<8 bis. Nel caso previsto dal comma 5, lettera c), l'iniziativa è presentata dai promotori di cui al comma 8 ter, con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, e comma 8, agli uffici dell'Amministrazione regionale i quali ne verificano i requisiti entro trenta giorni. Qualora l'iniziativa abbia i requisiti richiesti, la raccolta e l'autenticazione delle firme avviene su moduli vidimati dagli uffici dell'Amministrazione regionale, con le modalità ed entro i termini previsti dagli articoli 8 e 9. I moduli contenenti le firme sono presentati agli uffici dell'Amministrazione regionale, i quali svolgono le operazioni di computo e controllo delle firme entro sessanta giorni.
8 quater. Entro cinque giorni dalla presentazione del progetto di legge, nel caso di cui al comma 7, o della presentazione dei moduli contenenti le firme degli elettori, nel caso di cui al comma 8 bis, gli uffici rispettivamente del Consiglio regionale o dell'Amministrazione regionale chiedono ai Consigli comunali interessati l'espressione del parere sull'iniziativa. Il parere dei Consigli comunali deve pervenire agli uffici entro cinquanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale periodo, si prescinde dal parere.
8 quinquies. Scaduti i termini previsti dai commi 8 e 8 bis, i relativi atti sono trasmessi dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio regionale.
8 sexies. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.>>;

Art. 5
1.
Dopo l'articolo 17 della legge regionale 5/2003 è inserito il seguente:
<<Art. 17 bis
 (Proposte di aggregazione comunale nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena)
1. Qualora la proposta di fusione coinvolga Comuni che rientrano nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena, definito in base all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), il Consiglio regionale, prima di adottare la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 9, acquisisce il parere del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.>>.

Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 18, L.R. 5/2003.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 18 bis, L.R. 5/2003.