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comma 6 dell'articolo 2 ter della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<
I soggetti individuati, ai sensi del comma 4, lettere b) e c), per far parte dell'organismo collegiale restano in carica anche successivamente al rinnovo dell'amministrazione comunale di appartenenza.>>.