Art. 6
(Pubblicazione dei bilanci)
1. Al fine di garantire il massimo accesso ai cittadini, alle associazioni e alle istituzioni alle informazioni economico-finanziarie, i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, pubblicano il documento di bilancio e i dati di bilancio in formato open data sul proprio sito istituzionale.
Note:
1 Per la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 1, si veda quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, della presente legge.