Legge regionale 09 aprile 2014, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020
Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.
Art. 20
(Abrogazioni in materia di sport)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a)
articoli 25, 26, 27 e 28 della
legge regionale 8/2003
;
b)
commi 9, 10 e 11 dell'
articolo 6 della legge regionale 22/2010
;
c)
comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11
(Assestamento del bilancio 2011), modificativo del
comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010
.