Legge regionale 26 marzo 2014 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Azioni a sostegno delle attività produttive.

Art. 18

(Sostegno all'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita)

1. La Regione al fine di promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile sul territorio regionale e in particolare il miglioramento della vivibilità e della fruibilità delle aree urbane, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile, sostiene l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 200 euro, per una volta, per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica, avente le caratteristiche di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a soggetti privati, per il tramite delle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia, con le quali, al fine di disciplinare i relativi rapporti, la Regione stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente e energia.

(2)(6)

4.

( ABROGATO )

(3)

5. A titolo di indennità per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni relative alla gestione degli interventi contributivi di cui al comma 2, le Camere di commercio ricevono il rimborso delle spese nel limite massimo da definire nello schema della convenzione di cui al comma 3.

(1)(4)

6. Con regolamento regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui la comma 1, nonché definito il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati.

(5)

Note:

Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 11, L. R. 25/2016

Comma 3 sostituito da art. 1, comma 10, lettera a), L. R. 6/2017

Comma 4 abrogato da art. 1, comma 10, lettera b), L. R. 6/2017

Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 10, lettera c), L. R. 6/2017

Parole sostituite al comma 6 da art. 1, comma 10, lettera d), L. R. 6/2017

Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 12, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.