Legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Azioni a sostegno delle attività produttive.
CAPO IV
Art. 21
 (Interventi per la disciplina dei Consorzi per lo sviluppo industriale)
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, nell'unità di bilancio 10.7.2.3470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è iscritto lo stanziamento di 6 milioni di euro per l'anno 2014 a carico del capitolo 9710, Fondo globale di parte investimento - partita n. 55 - "Futuri interventi legislativi per la disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale".
Art. 22
 (Interventi a favore di crisi aziendali industriali)
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, nell'unità di bilancio 10.7.2.3470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è iscritto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2014 a carico del capitolo 9710, Fondo globale di parte investimento - partita n. 56 - "Futuri interventi legislativi per crisi aziendali industriali".
Art. 24
1. All'articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
<<5 bis. La Giunta regionale, in caso di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, di difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, in presenza di adeguato patrimonio del Consorzio e di prospettive di recupero dell'equilibrio economico, finanziario, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, al fine di garantire e tutelare l'interesse sociale ed economico della zona industriale per i riflessi sociali e occupazionali, nonché al fine di attenuare l'indebitamento e di garantire la ripresa dell'attività del Consorzio, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 5 e nomina il Commissario straordinario.
5 ter. Il Commissario straordinario opera in regime di continuità aziendale, finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria del Consorzio, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio. In particolare il Commissario straordinario:
a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio;
b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;
c) rileva i beni immobili affidati in gestione al Consorzio ovvero rispetto ai quali il Consorzio è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività del Consorzio con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici. Sono beni immobili strumentali all'attività del Consorzio le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;
d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali il Consorzio sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanti una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;
e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;
f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui il Consorzio sia titolare;
g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;
h) rileva gli investimenti programmati di cui al comma 1.
5 quater. Acquisite le valutazioni di cui al comma 5 ter, lettera b), il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili del Consorzio, eccettuati quelli di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo al Consorzio con riferimento ai beni di cui al comma 5 ter, lettera d), e alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 5 ter, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese, il Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 5 ter, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio del Consorzio non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 5 ter, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario.
5 quinquies. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria del Consorzio e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Periodicamente il Commissario straordinario convoca i soci e le imprese insediate per aggiornarli. Il Commissario straordinario si avvale del personale del Consorzio per l'esercizio della sua attività.
5 sexies. Il Commissario straordinario chiude le operazione di ristrutturazione economico finanziaria entro trecentosessanta giorni dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 5 octies ovvero detta gli indirizzi al Commissario straordinario per la ricostituzione degli organi.
5 septies. In caso di comprovata particolare complessità, la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario l'incarico conferito ai sensi del comma 5 bis.
5 octies. In caso di grave perdita di esercizio per più di tre esercizi finanziari consecutivi, nonché di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, nomina il Commissario liquidatore e delibera lo scioglimento del Consorzio e dei suoi organi.
5 nonies. Il Commissario di cui al comma 5 octies si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio. Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal Commissario di cui al comma 5 octies in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.
5 decies. Ai Commissari di cui ai commi 5 bis e 5 octies spetta un compenso individuato con il provvedimento di nomina fino a un massimo corrispondente all'indennità di carica spettante ai Sindaci dei Comuni capoluogo. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio.
5 undecies. AI fine del rispetto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, in pendenza delle procedure commissariali di cui ai commi 5, 5 bis e 5 octies e sino alla loro conclusione è sospesa la liquidazione dei contributi concessi ove non erogati ai consorzi commissariati ai sensi della presente legge.
5 duodecies. Sino alla conclusione delle gestioni commissariali di cui ai commi 5 bis e 5 octies è sospesa la funzione di vigilanza di cui al comma 1 e di cui all'articolo 6, comma 2.>>.

2. Alle gestioni commissariali disposte ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 3/1999 e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il termine di cui all'articolo 14, comma 5, come sostituito dal comma 1, lettera a).