Legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Azioni a sostegno delle attività produttive.
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO TURISTICO DI GRADO E DI MOBILITÀ SOSTENIBILE E PARCO AUTO REGIONALE
Art. 17
2. Per l'attuazione degli ulteriori interventi di realizzazione di infrastrutture turistiche sul territorio comunale, di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e l'Agenzia Turismo FVG definiscono con il Comune di Grado un'intesa finalizzata all'individuazione condivisa dei presupposti per la realizzazione di un complessivo intervento di sviluppo dell'area termale della località, sentita la società d'area Grado Impianti Turistici SpA (GIT) titolare della gestione degli impianti termali marini, talassoterapici, psammatoterapici e della concessione della spiaggia.
3. L'intesa di cui al comma 2 avrà a oggetto la definizione delle procedure da attuare per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 con determinazione di termini e modi dell'eventuale partecipazione di soggetti privati.
4. Per gli ulteriori interventi di realizzazione di infrastrutture turistiche sul territorio comunale, di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata, sulla base degli esiti delle procedure di attuazione degli interventi e sulla base di Accordo di programma, a conferire a titolo gratuito al Comune di Grado parte del compendio dei beni mobili e immobili e dei diritti reali di godimento appartenenti al patrimonio disponibile regionale.
6. Per il finanziamento di cui al comma 1 l'Agenzia Turismo FVG dovrà presentare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale, corredata di una relazione illustrativa delle modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
7. Al fine di consentire all'Agenzia Turismo FVG di stipulare il mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie nei limiti del finanziamento.
Note:
1 Parole soppresse al comma 5 da art. 2, comma 41, lettera a), L. R. 15/2014
2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 41, lettera b), L. R. 15/2014
3 Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 1, L. R. 19/2015
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 56, L. R. 13/2021
Art. 18
 (Sostegno all'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita)
1. La Regione al fine di promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile sul territorio regionale e in particolare il miglioramento della vivibilità e della fruibilità delle aree urbane, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile, sostiene l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 200 euro, per una volta, per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica, avente le caratteristiche di cui al comma 1.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 11, L. R. 25/2016
2 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 10, lettera a), L. R. 6/2017
3 Comma 4 abrogato da art. 1, comma 10, lettera b), L. R. 6/2017
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 10, lettera c), L. R. 6/2017
5 Parole sostituite al comma 6 da art. 1, comma 10, lettera d), L. R. 6/2017
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 12, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 19
1. All'articolo 84 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), sono apportate le seguenti modifiche: