Legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Azioni a sostegno delle attività produttive.
CAPO II
 MISURE DI INTERVENTO A FAVORE DELLE IMPRESE LOCALI
Art. 2
 (Interventi a sostegno delle imprese in crisi)
1. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 2 milioni di euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e un finanziamento di 2 milioni di euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone, destinati al finanziamento delle domande presentate alle stesse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel corso dell'anno 2013, e non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono comprensivi anche degli oneri per il rimborso spese a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e Pordenone di cui agli articoli 4 e 8 delle convenzioni di cui al comma 3.
4. Ai contributi concessi ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2012, n. 220 (Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati al finanziamento di progetti delle imprese della regione operanti nei settori produttivi maggiormente in crisi, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)), si applicano le condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
5. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 sono presentate dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone e di Udine alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio pianificazione e programmazione strategica territoriale, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone e di Udine sono, altresì, autorizzate a utilizzare le eventuali economie contributive al fine di finanziare le domande presentate nell'anno 2013.
7. Allo scadere delle convenzioni di cui al comma 3 le eventuali economie residue sono restituite in un'unica soluzione all'Amministrazione regionale.
Art. 3
 (Interventi a sostegno delle imprese turistiche)
1. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 1, lettera h), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è autorizzato il finanziamento delle domande presentate nell'anno 2013 ai sensi del decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2013, n. 119 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento occupazionale e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case e appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, commi 10 e 11, del medesimo decreto del Presidente della Regione 119/2013.
Art. 4
 (Interventi a favore delle strutture ricettive alberghiere in area montana)
1. Ai fini dell'attuazione del Programma attuativo regionale per il Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione 20 gennaio 2012, n. 10 (Presa d'atto del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Autonoma Del Friuli Venezia Giulia Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 (delibere nn. 166/2007, 1/2009 e 1/2011)), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere gli aiuti alle imprese e i finanziamenti alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici previsti dalla linea d'azione 4.1.1 - Sviluppo di filiere produttive in area montana, secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con l'approvazione della relativa scheda di attività.
3. Con regolamento di esecuzione, emanato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono definiti i criteri e le modalità di concessione degli aiuti e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le finalità di cui al comma 2, lettera b), l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a finanziare, nell'ambito della linea d'azione 4.1.1, secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con l'approvazione della relativa scheda di attività, le domande di contributo presentate nell'anno 2013 inserite nelle graduatorie di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 e non finanziate ai sensi dell'articolo 3, aventi a oggetto investimenti per lavori di ristrutturazione e ammodernamento, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature se collegato ai lavori suddetti.
Art. 7
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 2/2012 sono inseriti i seguenti:
2 ter. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di risparmio e sviluppo energetico sul territorio regionale le garanzie di cui al comma 1 possono essere concesse anche in relazione a finanziamenti per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) volti a favorire il risparmio energetico e/o l'uso razionale di energia con la riduzione dei consumi di energia elettrica e/o termica, a parità di produzione, anche con l'introduzione di nuovi processi tecnologici, ivi compresa la cogenerazione;
c) piccoli interventi negli impianti e negli edifici esistenti volti a incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012 (Incentivazione della produzione di energia termina da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni), e al monitoraggio dei consumi energetici;
d) servizi di consulenza esterna di Energy management, volti a predisporre analisi sui costi energetici e programmi di monitoraggio e di riduzione duratura dei consumi energetici finali dell'impresa, nonché a espletare le pratiche di qualificazione degli impianti volte ad accedere agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012.

Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021, a seguito dell'abrogazione dei cc. 3, 3 bis, 4 e 4 bis dell'art. 20, L.R. 5/2012.
2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, LR 5/2012.
Art. 9
1. All'articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
Note:
1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 6, lettera c), L. R. 6/2017