Legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021
Azioni a sostegno delle attivitą produttive.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalitą della legge)
1.
La Regione, in attuazione dell'
articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e in virtł della clausola di maggior favore contenuta nell'
articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione
), riconosce l'importanza del tessuto imprenditoriale, dello sviluppo turistico e della mobilitą sostenibile della regione, attraverso le misure di intervento previste dalla presente legge.