Art. 23
(Fondo di dotazione Promotur)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dotare l'Agenzia regionale Promotur di un fondo di dotazione destinato alla copertura degli oneri, derivanti dalle controversie tributarie, anche già definite, relative al soggetto incorporato ai sensi dell'
articolo 9, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont SpA, riorganizzazione di Promotur SpA, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione).
2. Il fondo previsto dal comma 1 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Agenzia Promotur alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali corredata di una relazione illustrativa e di apposito prospetto inerente il suo utilizzo.
Note:
1 Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".