Legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Azioni a sostegno delle attività produttive.
Art. 18
 (Sostegno all'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita)
1. La Regione al fine di promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile sul territorio regionale e in particolare il miglioramento della vivibilità e della fruibilità delle aree urbane, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile, sostiene l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 200 euro, per una volta, per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica, avente le caratteristiche di cui al comma 1.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 11, L. R. 25/2016
2 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 10, lettera a), L. R. 6/2017
3 Comma 4 abrogato da art. 1, comma 10, lettera b), L. R. 6/2017
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 10, lettera c), L. R. 6/2017
5 Parole sostituite al comma 6 da art. 1, comma 10, lettera d), L. R. 6/2017
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 12, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.