<<Art. 60 bis
(Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni)
1. Al fine di incrementare le possibilitā di accesso al credito e di promuovere la bancabilitā delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di contributo a fondo perduto sulle seguenti spese:a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attivitā aziendale;
b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attivitā aziendale;
c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile.>>.