Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate.
Art. 2
1. Ai fini della presente legge si intende per:
b) "gioco d'azzardo patologico o disturbo da gioco d'azzardo (GAP)": la patologia legata all'azzardo riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità;
f) "installazione di apparecchi per il gioco lecito": il collegamento degli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a) alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
h) "vetustà dell'apparecchio per il gioco lecito": la sopravvenuta inadeguatezza tecnica dell'apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera a) rispetto a requisiti previsti dalla normativa vigente;
i) "guasto dell'apparecchio per il gioco lecito": il malfunzionamento irreparabile dell'apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera a) che lo rende inservibile al suo scopo.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 26/2017