Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Tabella R abrogata da art. 6, comma 52, lettera f), L. R. 27/2014
2 Tabella S abrogata da art. 6, comma 52, lettera f), L. R. 27/2014
3 Tabella O sostituita da art. 6, comma 52, lettera g), L. R. 27/2014
4 Tabella P sostituita da art. 6, comma 52, lettera g), L. R. 27/2014
5 Tabella Q sostituita da art. 6, comma 52, lettera g), L. R. 27/2014
6 Tabella T sostituita da art. 6, comma 52, lettera g), L. R. 27/2014
7 Tabella U sostituita da art. 6, comma 52, lettera g), L. R. 27/2014
8 Tabella V sostituita da art. 6, comma 52, lettera g), L. R. 27/2014
9 Tabella W sostituita da art. 6, comma 52, lettera g), L. R. 27/2014
10 Tabella X sostituita da art. 6, comma 52, lettera g), L. R. 27/2014
11 Tabella Y sostituita da art. 6, comma 52, lettera g), L. R. 27/2014
12 Tabella O sostituita da art. 4, comma 37, L. R. 34/2015
13 Tabella P sostituita da art. 4, comma 39, L. R. 34/2015
14 Ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 19.540.430.813,01 euro, suddivisi in ragione di 6.714.845.311,92 euro per l'anno 2014, di 6.457.421.771,98 euro per l'anno 2015 e di 6.368.163.729,11 euro per l'anno 2016, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A, a carico delle unità di bilancio dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, ivi indicate.
2. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), come sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera a), è applicata la somma di 825.909,72 euro quale saldo finanziario presunto relativo alle assegnazioni vincolate di cui all'allegata Tabella N.
3. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 21/2007, nell'esercizio 2014 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 88.075.000 euro, suddivisi in ragione di 28.100.000 euro per l'anno 2014 e di 59.975.000 euro per l'anno 2015.
5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2014 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), nonché dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), nonché dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), nonché dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), e dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), nella misura massima di complessivi 878.101.686,77 euro.
7. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.
10. L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, in relazione al ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 3, 5, 7 e 8, anche istituendo all'uopo nel bilancio nuove unità di bilancio di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità di bilancio relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti.
Art. 2
3. Ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), la dotazione del Fondo è incrementata con le disponibilità resesi libere per effetto delle abrogazioni previste ai commi 1 e 2.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2014 con l'onere di 3 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 7292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2017 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
6. Per le finalità di cui all'articolo 72 ter, comma 3, della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 5, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 9115 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'articolo 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1), le domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 3/2002, relative ai campionati 2013-2014, possono essere presentate entro il 31 gennaio 2014; la relativa proposta di riparto dei finanziamenti viene trasmessa entro il 14 marzo 2014, per l'approvazione, dal Comitato regionale C.O.N.I. alla Direzione centrale competente.
9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
11. Alla concessione del finanziamento si provvede su domanda del legale rappresentante della Comunità montana, da presentarsi al Servizio Coordinamento Politiche per la Montagna entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
13. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1193 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
14. Al fine di favorire la promozione e la commercializzazione del formaggio Montasio DOP, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio a integrazione del finanziamento comunitario relativo al progetto "Legends from Europe" cui il Consorzio partecipa e riguardante azioni di informazione e di promozione del formaggio medesimo sul mercato comunitario e nei paesi terzi, nei limiti disposti dalla regolamentazione comunitaria che disciplina il finanziamento del progetto medesimo.
15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata a pena di inammissibilità entro il 31 marzo 2014 al Servizio Produzioni agricole della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa delle spese preventivate e dell'attività programmata.
16. Con il decreto di concessione è individuato il regime di aiuto applicabile, è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
17. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
18.
Al comma 74 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole <<ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.>>.

24. All'articolo 2 della legge regionale 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti commi:
14 ter. I finanziamenti di cui al comma 14 bis sono concessi per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti commerciali e sono erogati per un importo massimo pari all'80 per cento delle spese sostenute, nell'esercizio finanziario precedente, per la gestione dei cicli produttivi in assenza di altre agevolazioni e per la dotazione di mezzi di produzione durevoli.

25. La Regione sostiene le imprese agricole che, nel perdurare della fase congiunturale sfavorevole, possono incontrare difficoltà finanziarie, di liquidità e di accesso al credito di conduzione anche a causa della perdita della produzione e dei ricavi annuali derivante dagli eventi siccitosi del 2013.
26. Per le finalità di cui al comma 25 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese agricole con sede operativa nel territorio regionale finanziamenti agevolati per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo derivanti dai rientri relativi ai finanziamenti erogati con le anticipazioni di cui all'articolo 14, comma 46, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e accantonati per la restituzione al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, fermo restando il rispetto della scadenza stabilita per la restituzione medesima.
27. I finanziamenti di cui al comma 26 sono concessi per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti agricoli e sono erogati nell'importo massimo individuato applicando al fatturato dell'esercizio 2012, riferibile all'attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le percentuali stabilite con deliberazione della Giunta regionale con riguardo ai diversi comparti produttivi.
30. La Regione promuove e sostiene il modello integrato di sviluppo economico che si realizza attraverso sistemi locali coordinati di qualificazione dell'offerta agroalimentare, turistica, artigianale e commerciale del territorio.
32. I finanziamenti di cui al comma 31 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, con le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.
33. I finanziamenti di cui al comma 31 sono concessi per la fornitura dei capitali necessari a sostenere le spese dei progetti, nonché le spese relative a investimenti funzionali alla realizzazione dei progetti medesimi e diretti a ottimizzare gli standard e la continuità dell'offerta o a migliorare la logistica del comparto agroalimentare.
36. Per le finalità di cui al comma 30 l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere all'Agenzia Turismo FVG un contributo straordinario per la promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità quale strumento di attrazione turistica sul mercato nazionale e internazionale, anche attraverso convenzioni con i soggetti di cui al comma 31.
37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
40. Al fine di favorire la promozione e la commercializzazione delle produzioni vinicole afferenti il territorio del Collio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Consorzio tutela Vini Collio e Carso a integrazione del finanziamento comunitario relativo al progetto "Venezia Giulia wines in the world" riguardante azioni di informazione e di promozione sul mercato dei paesi terzi, nei limiti disposti dalla regolamentazione comunitaria che disciplina il finanziamento del progetto medesimo.
41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata a pena di inammissibilità entro il 31 marzo 2014 al Servizio Produzioni agricole della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa delle spese preventivate e dell'attività programmata.
42. Con il decreto di concessione è individuato il regime di aiuto applicabile, è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
43. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
45. Per le finalità previste dal comma 57 bis dell'articolo 6 della legge regionale 1/2004, come sostituito dal comma 44, lettera b), è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
46. Per le finalità previste dal comma 57 ter dell'articolo 6 della legge regionale 1/2004, come modificato dal comma 44, lettera c), è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 con riferimento al capitolo 9192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
47.
Il comma 11 dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), è abrogato.

48. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo l'articolo 2 bis è inserito il seguente:
<<Art. 2 ter
 (Riordino e semplificazione dei comprensori e dei Consorzi di bonifica)
1. Al fine di riordinare e semplificare l'assetto dei Consorzi di bonifica sulla base di dimensioni gestionali idonee ad assicurare maggiori livelli di funzionalità operativa e di economicità di gestione, anche nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 31/2008, nel territorio regionale sono individuati tre comprensori di bonifica come di seguito denominati:
a) comprensorio Cellina Meduna: corrispondente al comprensorio di bonifica integrale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 1989, n. 0421/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Cellina-Meduna. Parziale estensione comprensorio in area montana, estensione comprensorio in area regionale ricadente in bacini interregionali o nazionali, estensione competenza territoriale consortile del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna);
b) comprensorio Friuli centrale: corrispondente al territorio ricadente nel comprensorio di bonifica integrale Bassa friulana di cui al decreto del Presidente della Giunta 31 luglio 1989, n. 0419/Pres. e nel comprensorio di bonifica integrale Alto e Medio Friuli di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1990, n. 0158/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Alto e Medio Friuli - Costituzione di due Consorzi di I grado e di un Consorzio di II grado mediante fusione e scioglimenti);
c) comprensorio Pianura isontina: corrispondente al comprensorio di bonifica integrale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 1989, n. 0420/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Pianura Isontina. Costituzione "Consorzio di Bonifica Pianura Isontina" mediante fusione di quattro Consorzi), come modificato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2009, n. 0169/Pres. (Modifica della perimetrazione del Comprensorio di bonifica del Consorzio di bonifica Pianura isontina), e dall'articolo 2 bis.
2. È fatta salva la possibilità di modificare i perimetri dei comprensori di bonifica individuati ai sensi del comma 1 con la procedura di cui all'articolo 2, comma 2.
3. In ragione della delimitazione di cui al comma 1, lettera b), i Consorzi di bonifica che insistono sul comprensorio Friuli centrale sono singolarmente soppressi e fusi in un nuovo Consorzio di bonifica secondo i tempi e le procedure previste dal presente articolo.
5. L'organismo collegiale propone, entro centoventi giorni dall'istituzione, la ricognizione della perimetrazione dettagliata del comprensorio di cui al comma 1, lettera b), lo Statuto provvisorio del nuovo ente e le regole per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio dei delegati.
6. Al Presidente dell'organismo collegiale spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute, un'indennità mensile pari alla media delle indennità dei Presidenti dei Consorzi soggetti a fusione. L'organismo opera presso l'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia con il supporto degli uffici dei Consorzi interessati.
8. Il Presidente dell'organismo collegiale indice le elezioni del Consiglio dei delegati del nuovo ente in occasione delle prime consultazioni elettorali e comunque non oltre dodici mesi dalla data del decreto di cui al comma 7 e coordina lo svolgimento di tutte le attività necessarie all'effettuazione delle operazioni elettorali.
10. La disposizione di cui all'articolo 28 ante bis della presente legge non si applica ai Consorzi di bonifica soggetti alla fusione.
11. I Consorzi di bonifica soggetti alla fusione sono soppressi il giorno delle elezioni del nuovo ente.
12. Il nuovo Consorzio di bonifica è costituito il giorno successivo alle elezioni e, dalla medesima data, subentra nella titolarità di tutte le posizioni e tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei Consorzi soppressi.
13. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, e fino alla costituzione del nuovo ente, i Consorzi di bonifica soggetti alla fusione non possono assumere personale a eccezione di quello avventizio.
14. Il nuovo ente approva lo Statuto definitivo entro centottanta giorni dalla costituzione.>>;

49. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2 ter, comma 6, della legge regionale 28/2002, come inserito dal comma 48 fanno carico, nella misura del 50 per cento ciascuno, ai bilanci dei Consorzi di bonifica soggetti a fusione.
52. I beneficiari di somme già liquidate anteriormente all'1 gennaio 2013 ai sensi degli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 3/1999 e dell' articolo 8 della legge regionale 50/1993 sono autorizzati a utilizzare integralmente le eventuali economie contributive e a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente un onere per il beneficiario a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture o opere anche destinate ad attività collettive, ancorché i termini di rendicontazione siano scaduti.
54. La dichiarazione di cui al comma 53 definisce i procedimenti di cui al comma 52.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge regionale 5/2013 al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno per lo svolgimento delle attività istituzionali ai sensi dell'articolo 17, della legge regionale 3/1999, comprese le spese per il funzionamento a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 5/2013, secondo le condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
56. Per le finalità di cui al comma 55, il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno presenta una relazione illustrativa alla Direzione centrale competente per materia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
58. Nell'ambito della promozione del turismo invernale nel territorio regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le attività sportive invernali mediante la concessione alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) - Comitato regionale FVG, un contributo straordinario destinato al finanziamento dell'attività istituzionale, nonché a sollievo degli oneri pregressi.
59. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 58 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
60. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 6471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
61. Nell'ambito della promozione del turismo nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'attività della Carnia Welcome Scarl mediante concessione di un contributo straordinario destinato al finanziamento dell'attività svolta, nonché a sollievo degli oneri pregressi. Il contributo è concesso nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.
62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
63. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9762 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
64. Al fine di aumentare l'attrattività della Regione, perseguendo la promozione del territorio e la conoscenza della collocazione geografica nei mercati esteri, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della Agenzia Turismo FVG un contributo straordinario destinato al finanziamento di iniziative di promozione attuate e da attuarsi, anche da parte di altri soggetti.
65. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
66. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 64 è presentata alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa degli interventi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
68. La Regione promuove e sostiene una strategia di incentivazione alla gestione attiva del patrimonio boschivo quale risorsa pubblica con funzioni produttive, ambientali, paesaggistiche, sociali e culturali.
69. Per le finalità di cui al comma 68, al fine di garantire la permanenza e il rilancio dell'imprenditoria locale nei contesti montani caratterizzati da sistemi imprenditoriali deboli e depotenziati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le disponibilità finanziarie del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo concedendo finanziamenti agevolati, a titolo di aiuto "de minimis", alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale che hanno sede operativa nel territorio regionale.
73. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6 della legge regionale 43/1988, come sostituito dal comma 72, lettera a), fanno carico al bilancio dell'Ente Tutela Pesca.
74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi dalla Direzione centrale attività produttive al Consorzio boschi carnici di Tolmezzo, ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, (Disciplina organica del turismo), rispettivamente con decreto del direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale 9 giugno 2008, n. 1622 (Concessione contributo al Consorzio Boschi Carnici per il completamento del Centro Servizi dell'Albergo diffuso ed Ospitalità S.P.A. e Centro Benessere l° lotto), e con decreto 15 novembre 2010, n. 2251 (Concessione contributo al Consorzio Boschi, Carnici - Azienda speciale consorziale con sede a Tolmezzo, per il completamento del Centro Servizi - II° lotto - ad Ovaro), per il completamento del Centro Servizi dell'albergo di Ovaro i cui lavori sono stati ultimati, ancorché non realizzati per lotti funzionali.
76. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.
Note:
1 Parole sostituite al comma 31 da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 15/2014
2 Parole aggiunte al comma 31 da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 15/2014
3 Lettera c) del comma 34 sostituita da art. 2, comma 13, lettera b), L. R. 15/2014
4 Parole sostituite al comma 53 da art. 2, comma 73, L. R. 15/2014
5 Con riferimento al comma 36 del presente articolo, per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
6 Parole sostituite al comma 53 da art. 25, comma 1, L. R. 19/2015
7 Comma 75 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, c. 3 bis, L.R. 14/2010, con effetto dall'1/1/2016.
8 Parole sostituite al comma 53 da art. 2, comma 12, L. R. 14/2016
9 Parole sostituite al comma 52 da art. 92, comma 1, L. R. 21/2016
10 Parole sostituite al comma 53 da art. 2, comma 19, L. R. 37/2017
11 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
12 Comma 72 abrogato da art. 53, comma 1, lettera t), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
13 Lettera b) del comma 44 abrogata da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, commi 57 bis e 57 ter, L.R. 1/2004, con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
14 Lettera c) del comma 44 abrogata da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, commi 57 bis e 57 ter, L.R. 1/2004, con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
15 Parole sostituite al comma 53 da art. 2, comma 7, L. R. 25/2018
Art. 3
 (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
1. Il finanziamento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), è erogato per la quota pari all'80 per cento dell'importo assegnato ad ARPA, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione annuale dell'Agenzia da parte della Giunta regionale e per la restante quota del 20 per cento entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio dell'Agenzia da parte della Giunta regionale.
4. In deroga al disposto di cui all'articolo 18, comma 7 ter, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), la somma pari a 1.520.762,76 euro, riassegnata a favore del Comune di Reana del Rojale con decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna 18 febbraio 2013, n. 232 (Reiscrizione residui perenti di parte capitale - Trieste), a valere sull'unità di bilancio 2.3.2.1050, di cui 602.584,66 euro sul capitolo 2501 e 918.178,10 euro sul capitolo 2502, al fine di provvedere, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, al pagamento dei residui passivi eliminati nel corso degli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, qualora non pagata, non viene inviata in economia.
6. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle attività di educazione ambientale, promuove per l'anno scolastico 2013-2014 un concorso progettuale sul tema del riciclo dei rifiuti rivolto agli istituti di istruzione di secondo grado della regione e finalizzato a premiare la realizzazione di oggetti prodotti con materiale di riciclo, con premi pari a 5.000 euro ciascuno, destinati a due istituti per provincia.
7. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvata la disciplina generale del concorso di cui al comma 6.
8. Per le finalità di cui al comma 6 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), un finanziamento di 10.000 euro per le attività di sensibilizzazione e informazione sul tema del riciclo dei rifiuti e per le attività di organizzazione del concorso anche mediante la realizzazione del progetto grafico volto alla pubblicizzazione dell'iniziativa e alla realizzazione degli attestati di partecipazione.
9. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 8 è presentata da ARPA, alla Direzione centrale ambiente ed energia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un preventivo di spesa dettagliato.
10. La concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 8, nonché la rendicontazione della relativa spesa, sono disciplinate dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'intera iniziativa e non per singole voci o importi di spesa.
11. Con decreto del Direttore del Servizio competente della Direzione centrale ambiente ed energia, verrà disposto il pagamento dell'importo di 5.000 euro a favore di ciascuno degli istituti di istruzione di secondo grado dichiarati vincitori.
12. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 2573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
13. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2014 carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 2352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
16. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19 della legge regionale 21/2007, al fine di consentire la tempestiva partecipazione dell'Amministrazione regionale a programmi e a progetti comunitari in materia di ambiente ed energia, la Direzione centrale ambiente ed energia è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, ad anticipare le risorse che con decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione saranno iscritte nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 19 della medesima legge regionale 21/2007.
17. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2018 e del capitolo 2353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il contributo integrativo di 90.000 euro assegnato al Consorzio di bonifica Bassa Friulana per i lavori di realizzazione di un impianto di sollevamento con porte vinciane in Comune di Carlino, ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), a favore del medesimo Consorzio di bonifica, per la realizzazione dei lavori di adeguamento e di ristrutturazione di impianti idrovori in Comune di Carlino, compresi i lavori complementari alle reti scolanti dei bacini delle idrovore afferenti, di cui al comma 19.
21. Il Consorzio di bonifica Bassa Friulana presenta una domanda di conferma del contributo di cui al comma 19 e di concessione del contributo di cui al comma 20, alla Direzione centrale ambiente ed energia, corredata della relazione illustrativa dell'intervento, nonché del relativo preventivo di spesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto, rispettivamente, di conferma e di concessione dei contributi sono fissate le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.
22. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C.
Note:
1 Comma 18 abrogato da art. 65, comma 1, lettera x), L. R. 11/2015
2 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 15/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3 Comma 2 abrogato da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 15/2020
Art. 4
2. Il finanziamento trasferito dall'Amministrazione regionale alle Province, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), comprende per l'anno 2014 anche la copertura delle spese, fino alla concorrenza di 300.000 euro, per l'attivazione di servizi trasporto pubblico locale, flessibili aggiuntivi o sostitutivi del servizio erogato, ai sensi del successivo articolo 38, comma 4, della medesima legge regionale 23/2007, che interessano la popolazione residente nei territori montani delimitati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 14/2002, connesso alla predisposizione del progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) per i bacini idrografici regionali della Laguna di Marano e Grado e dei torrenti Slizza e Levante.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 4.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 2327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, di un incarico per la predisposizione di uno studio volto a definire le procedure di monitoraggio e di interpretazione dei dati finalizzati alla valutazione del rischio sanitario da migrazione in aria del mercurio, nell'area della foce del fiume Isonzo.
7. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.2.1.1058 e del capitolo 2339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
8.
Con riferimento agli indirizzi modificativi della disciplina nazionale contenuti nel disegno di legge ambientale collegato al disegno di legge di stabilità 2014 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", la Regione, nell'esercizio delle competenze di cui al titolo II, capo I, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), rivaluta la propria pianificazione alla luce della determinazione della rete nazionale integrata di impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti e del CSS - Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni), nel rispetto del principio di autosufficienza della dotazione impiantistica regionale e, comunque, nell'ottica della progressiva riduzione dell'incenerimento di rifiuti sul territorio regionale. Il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni relative agli impianti industriali che non abbiano come fine primario quello del trattamento e incenerimento dei rifiuti, per le quali venga presentata istanza dopo l'entrata in vigore della presente legge, è disposto esclusivamente in applicazione delle previsioni pianificatorie regionali da adottarsi in attuazione del presente comma.

9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.3.1.2070 e del capitolo 2354 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
11. Nell'ambito dei procedimenti in materia di ambiente e di energia e per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera x), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione scientifica delle Università degli studi della Regione e di enti pubblici di ricerca, mediante la stipula, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), di accordi concernenti la trattazione di specifiche tematiche di comune interesse.
12. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema dell'accordo di cui al comma 11.
13. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e del capitolo 9761 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi al Comune di Forni di Sopra ai sensi dell'articolo 4, comma 55, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), a valere sui decreti della Direzione Provinciale dei lavori pubblici di Udine rispettivamente n. 1437/ERCM/UD/134 del 9/10/2007, n. 2020/ERCM/UD/178 del 6/11/2007, n. 654/ERM/UD-226 del 4/8/2008 e n. 116/ERCM/UD-267 del 23/2/2009.
17. La devoluzione di cui al comma 16 è funzionale a sostenere la presenza di flussi turistici nel comprensorio di Forni di Sopra, da attuarsi mediante sottoscrizione di apposita convenzione con l'Agenzia regionale Promotur per il riconoscimento a favore dell'Agenzia medesima di una compartecipazione pari al 10 percento del corrispettivo lordo dell'energia elettrica prodotta dalla centrale del Tolina e ceduta al Gestore dei Servizi elettrici (GSE). Le somme ricavate saranno utilizzate esclusivamente per le spese di esercizio degli impianti scioviari del Polo turistico Promotur di Forni di Sopra.
20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 16 da art. 31, comma 4, L. R. 13/2014
2 Comma 16 bis aggiunto da art. 31, comma 5, L. R. 13/2014
3 Con riferimento al comma 17 del presente articolo, per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 13, lettera a), L. R. 20/2015
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 13, lettera a), L. R. 20/2015
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 13, lettera b), L. R. 20/2015
7 Parole sostituite alla lettera a) del comma 19 da art. 2, comma 18, L. R. 33/2015
8 Parole sostituite alla lettera b) del comma 19 da art. 2, comma 18, L. R. 33/2015
9 Comma 11 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 34/2015
Art. 5
 (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)
3. Le Comunità montane presentano domanda di finanziamento al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda è allegata una relazione illustrativa degli interventi previsti con indicazione delle località interessate, delle tipologie d'intervento, dei tempi di realizzazione e della spesa preventivata.
4. Il finanziamento concesso viene erogato, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario per un importo non inferiore al 30 per cento dei corrispettivi contrattuali iniziali e, in relazione al saldo, per l'importo residuo.
5. Con il provvedimento di concessione del finanziamento vengono determinati il termine e le modalità di rendicontazione della spesa.
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 118.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 4.6.2.1084 e del capitolo 447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella E.
Art. 6
1. La Regione riconosce nella cultura un valore essenziale, nonché un insostituibile strumento di libertà e di civiltà e, a tal fine, favorisce lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali quali momenti essenziali e autonomi nella formazione della persona umana.
3. Nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali, che sarà ispirata ai principi di valutazione della qualità ai fini di un'allocazione efficace delle risorse disponibili, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 84 del presente articolo.
4. La Regione tutela e valorizza il teatro quale fattore rilevante nei processi di produzione e diffusione della cultura presso la comunità regionale.
6. La Regione sostiene l'attività e la programmazione artistica dei soggetti di cui al comma 5. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 9. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella O allegata.
7. L'incentivo di cui al comma 6 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 8. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 8 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
8. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
9. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 7.200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
10. La Regione sostiene e valorizza le manifestazioni culturali di rilievo regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio regionale.
12. La Regione sostiene i soggetti organizzatori delle manifestazioni di cui al comma 11 per la realizzazione delle medesime e delle attività a esse correlate. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 15. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella P allegata.
13. L'incentivo di cui al comma 12 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 14. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 14 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
14. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 2.280.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
16. La Regione riconosce una speciale funzione di servizio sociale e culturale alle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché alla federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali, ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.
18. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 17 per il loro funzionamento e per lo sviluppo delle attività che i medesimi svolgono in attuazione dei propri compiti istituzionali in Italia e all'estero. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 21. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella Q allegata.
19. L'incentivo di cui al comma 18 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 20. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 20 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
20. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
21. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 477.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6257 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
22. La Regione, al fine di promuovere l'eccellenza nel settore amatoriale e la collaborazione tra i diversi gruppi bandistici e corali, sostiene le associazioni rappresentative degli stessi, riconosciute e operanti nel territorio regionale, nonché l'attività dei cori di particolare rilievo regionale.
24. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 23 per il loro funzionamento e per lo sviluppo delle attività svolte in Italia e all'estero. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 27. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella R allegata.
25. L'incentivo di cui al comma 24 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 26. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 26 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
26. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
27. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 390.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
28. La Regione promuove l'eccellenza nel settore amatoriale del folclore e del carnevale, sostenendo l'attività dell'associazione rappresentativa dei gruppi folcloristici, riconosciuta e operante nel territorio regionale, nonché le iniziative degli organizzatori delle manifestazioni folcloristiche e carnevalesche di maggior rilievo regionale.
30. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 29 per il loro funzionamento e per lo sviluppo delle attività svolte in Italia e all'estero. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 33. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella S allegata.
31. L'incentivo di cui al comma 30 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura del 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 32. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 32 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
32. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
33. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 335.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
34. La Regione sostiene e valorizza le manifestazioni musicali di rilievo nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio regionale.
36. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 35 per la loro attività. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 39. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella T allegata.
37. L'incentivo di cui al comma 36 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 38. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 38 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
38. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
39. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 480.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6269 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
40. La Regione tutela e valorizza l'attività di studio e ricerca nelle discipline storiche e delle scienze sociali.
42. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 41. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 45. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella U allegata.
43. L'incentivo di cui al comma 42 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 44. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 44 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
44. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
45. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6276 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
46. La Regione sostiene e valorizza l'attività di studio e ricerca nelle discipline umanistiche diverse da quelle storiche e sociali.
48. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 47. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 51. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella V allegata.
49. L'incentivo di cui al comma 48 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 50. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 50 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
50. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 225.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6279 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
52. La Regione sostiene e valorizza l'attività di divulgazione culturale promossa a favore del territorio regionale.
54. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 53. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 57. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella W allegata.
55. L'incentivo di cui al comma 54 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura del 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 56. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 56 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
56. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
57. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 740.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
58. La Regione sostiene e valorizza le arti visive e la fotografia.
60. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 59. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 63. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella X allegata.
61. L'incentivo di cui al comma 60 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 62. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 62 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
62. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Col medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
63. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 410.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
64. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente i progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra loro, anche con l'obiettivo di diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico del Friuli Venezia Giulia al di fuori del territorio regionale e di sviluppare gli scambi e la cooperazione culturale internazionale, aventi a oggetto:
a) la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale o la programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali;
b) l'organizzazione di festival, rassegne o altre manifestazioni, anche a carattere concorsuale, nei settori della musica, del teatro, della danza e del folklore;
c) l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
d) la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favoriscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attività concertistica in ambito regionale e lo svolgimento di iniziative e manifestazioni musicali delle orchestre della regione;
e) l'organizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura umanistica e letteraria, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;
f) la gestione da parte delle scuole di musica stabilmente organizzate sul territorio regionale di progetti di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione pubblica, nonché la produzione da parte delle stesse di esibizioni musicali che coinvolgono gli allievi e i maestri;
g) la realizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura nelle discipline storiche, scientifiche, delle scienze giuridiche, economiche e sociali, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;
h) la realizzazione di iniziative ad alto valore innovativo in materia culturale.
65. I progetti di cui al comma 64 possono attuarsi anche al di fuori del territorio regionale.
66. L'incentivo di cui al comma 64, su richiesta del beneficiario, è erogato nella misura del 50 per cento a titolo di acconto nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 67. Il saldo è erogato successivamente all'approvazione del rendiconto.
67. Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento. Con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, anche limitatamente a una o alcune delle fattispecie di cui alle lettere da a) a g) del comma 64, sono definiti l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento. Qualora previsto nell'avviso pubblico o negli avvisi pubblici, anche limitatamente a una o alcune delle fattispecie di cui alle lettere da a) a g) del comma 64, possono essere ammesse a rendicontazione anche spese sostenute fra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.
68. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 738.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
70. Qualora per gli anni successivi al 2014 non siano indicate le percentuali nelle tabelle di cui ai commi del presente articolo, si intendono confermati i valori percentuali dell'anno precedente.
71. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le spese relative agli incentivi di cui al presente articolo sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti.
74. Se l'utile o l'avanzo comporta la restituzione di una somma di denaro gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.
85. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2014 la quota parte dello stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati, destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, è fissata in 900.000 euro.
86. In relazione al disposto di cui al comma 85 è destinata la spesa di 900.000 euro a valere sullo stanziamento previsto per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
88. Agli oneri per complessivi 230.000 euro per l'anno 2014 derivanti dal disposto di cui al comma 87 si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
90. Per le finalità previste dagli articoli 2, 4 e 7 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono autorizzati gli interventi finanziari di sostegno di cui all'annessa Tabella Y.
91. Gli incentivi di cui al comma 90 sono concessi ed erogati in via anticipata, su richiesta del beneficiario, nella misura del 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito dal regolamento di cui al comma 92. L'erogazione della rimanente quota degli incentivi è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 92 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
92. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i termini di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
93. Per le finalità previste dal comma 90 è destinata, per l'anno 2014, la spesa di 1.260.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5426, di 270.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5431 e di 635.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
94. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, dagli articoli 11, 12, dall'articolo 13, comma 1, lettera h), e dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), sono autorizzati gli interventi finanziari di sostegno di cui alla annessa Tabella Z.
95. I soggetti individuati nella Tabella Z presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio 2014, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nell'anno con il relativo preventivo di spesa e di una relazione riepilogativa delle attività svolte nel 2013.
96. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
97. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 94 è prevista la spesa di 650.000 euro per l'anno 2014 a valere sullo stanziamento previsto a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
99. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella AA degli enti e organizzazioni riconosciuti di rilevanza primaria della minoranza slovena.
110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato Organizzatore Locale dei Campionati del Mondo di Pallavolo Femminile 2014 - Fase prima e seconda, con sede a Trieste, un contributo straordinario per l'organizzazione di due gironi dei Campionati mondiali di Pallavolo femminile, che si svolgeranno a Trieste nell'anno 2014.
111. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 110, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del relativo preventivo della spesa, è presentata al Servizio competente in materia di sport entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo, nonché sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.
112. Per le finalità di cui al comma 110 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6346 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
114. Nell'ambito dei procedimenti di competenza della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà che conseguono a un'istanza di parte e hanno a oggetto la concessione di incentivi a una pluralità di destinatari, qualora non siano stanziate a bilancio le relative risorse, le strutture competenti per materia archiviano le domande di contributo, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel sito ufficiale della Regione.
117. Le disposizioni di cui al comma 116 continuano ad applicarsi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
118. Le domande di riconoscimento di interesse regionale di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 4/1999, per effetto dell'abrogazione di cui al comma 116, lettera c), del presente articolo sono archiviate. Di tale archiviazione è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito ufficiale della Regione.
120.
Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà), le parole <<stabilita dalla deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 10/2008, come modificato dal comma 1,>> sono soppresse.

125. In via di interpretazione autentica del comma 118 dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), per spese sostenute nell'anno 2011 si intendono anche le spese effettuate nell'anno 2012 per l'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel 2011.
127. In relazione al disposto di cui al comma 126 lo stanziamento dell'unità di bilancio 4.5.162 e del capitolo 56 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è ridotto di complessivi 14 milioni di euro suddivisi in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2030.
128. In relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 17 (Modifica alla legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), relativa al finanziamento straordinario pluriennale concesso alla Fondazione teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e altre norme finanziarie urgenti), lo stanziamento dell'unità di bilancio 4.5.162 e del capitolo 56 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2031.
129. Alla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
<<e) da due studiosi indicati dal Comitato regionale del volontariato di cui alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), individuati fra persone che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico-culturale in relazione ai fatti della Prima guerra mondiale;>>;

131. La documentazione giustificativa delle spese di cui al comma 130 può essere emessa anche nell'anno 2014, e comunque in data non successiva al termine di cui al comma 130, purché sia riferibile all'attività istituzionale o agli eventi correlati realizzati nell'anno 2013.
132. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto per la storia del movimento di liberazione di Udine un contributo straordinario di 30.000 euro per l'organizzazione di iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.
133. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 132, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del relativo preventivo della spesa, è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo, nonché sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.
134. Per le finalità di cui al comma 132 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 9763 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
142. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 141 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo, nonché sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.
143. Per le finalità di cui al comma 141 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
144. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 59, della legge regionale 27/2012 possono essere utilizzati anche per la realizzazione di eventi culturali nel corso del 2014.
145. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione Sportiva Dilettantistica-Športno Združenje Bor di Trieste un finanziamento straordinario nella misura massima di 50.000 euro a sollievo delle esistenti obbligazioni contratte con riferimento a spese di gestione e funzionamento dell'impianto sportivo polifunzionale Campo Primo Maggio di Trieste.
146. Il finanziamento di cui al comma 145 è concesso a domanda dell'ente interessato, presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, sport e solidarietà, corredata della documentazione attestante l'entità effettiva delle obbligazioni inevase in riferimento alla gestione e al funzionamento dell'impianto sportivo. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione dello stesso.
147. Per le finalità previste dal comma 145 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a valere sullo stanziamento all'uopo previsto a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5044 e del capitolo 5571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
148. I programmi di cui all'articolo 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), come integrato dall'articolo 8, comma 8, della legge regionale 18/2011, approvati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati nell'individuazione dei soggetti ivi previsti e nella quantificazione della spesa.
149. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella F.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera l) del comma 35 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
2 Parole sostituite al comma 67 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014
3 Parole aggiunte al comma 67 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014
4 Comma 74 bis aggiunto da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 6/2014
5 Parole sostituite al comma 75 da art. 9, comma 1, lettera d), L. R. 6/2014
6 Parole soppresse al comma 76 da art. 9, comma 1, lettera e), L. R. 6/2014
7 Comma 77 sostituito da art. 9, comma 1, lettera f), L. R. 6/2014
8 Comma 78 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
9 Comma 79 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
10 Comma 80 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
11 Comma 81 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
12 Comma 82 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
13 Comma 83 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
14 Parole sostituite al comma 136 da art. 9, comma 1, lettera h), L. R. 6/2014
15 Parole soppresse al comma 138 da art. 9, comma 1, lettera i), L. R. 6/2014
16 Comma 130 interpretato da art. 10, comma 1, L. R. 6/2014
17 Parole sostituite al comma 130 da art. 6, comma 21, L. R. 15/2014 . Si veda anche quanto disposto dal comma 22 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
18 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 55, L. R. 15/2014 , relativamente alle disposizioni di cui ai commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62 del presente articolo.
19 Vedi la disciplina transitoria del comma 64, stabilita da art. 6, comma 6, L. R. 15/2014
20 Parole sostituite al comma 141 da art. 6, comma 16, L. R. 15/2014
21 Comma 69 abrogato da art. 38, comma 1, lettera rr), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
22 Comma 123 abrogato da art. 38, comma 1, lettera rr), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
23 Comma 124 abrogato da art. 38, comma 1, lettera rr), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
24 Comma 100 abrogato da art. 6, comma 34, L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 2 bis dell'art. 22, L.R. 5/2012.
25 Lettera b) del comma 17 abrogata da art. 6, comma 37, L. R. 27/2014 . L'erronea duplicazione dell'abrogazione, disposta al comma 52 del medesimo art. 6, rimane priva di ulteriori effetti.
26 Parole aggiunte al comma 74 bis da art. 6, comma 35, L. R. 27/2014
27 Parole sostituite al comma 137 da art. 6, comma 49, L. R. 27/2014
28 Parole aggiunte al comma 137 da art. 6, comma 49, L. R. 27/2014
29 Lettera e) del comma 41 sostituita da art. 6, comma 52, lettera b), numero 1), L. R. 27/2014
30 Lettera f) del comma 41 sostituita da art. 6, comma 52, lettera b), numero 2), L. R. 27/2014
31 Lettera h) del comma 41 abrogata da art. 6, comma 52, lettera b), numero 3), L. R. 27/2014
32 Lettera b) del comma 47 abrogata da art. 6, comma 52, lettera c), L. R. 27/2014
33 Lettera h bis) del comma 53 aggiunta da art. 6, comma 52, lettera d), L. R. 27/2014
34 Lettera f) del comma 59 sostituita da art. 6, comma 52, lettera e), numero 1), L. R. 27/2014
35 Lettera h) del comma 59 sostituita da art. 6, comma 52, lettera e), numero 2), L. R. 27/2014
36 Comma 72 sostituito da art. 6, comma 83, L. R. 27/2014
37 Comma 73 sostituito da art. 6, comma 83, L. R. 27/2014
38 Parole sostituite al comma 137 da art. 1, comma 3, L. R. 7/2015
39 Lettera l) del comma 35 abrogata da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 7/2015
40 Comma 137 abrogato da art. 1, comma 15, L. R. 7/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
41 Comma 138 abrogato da art. 1, comma 15, L. R. 7/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
42 Comma 139 abrogato da art. 1, comma 15, L. R. 7/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
43 Comma 140 abrogato da art. 1, comma 15, L. R. 7/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
44 Comma 113 abrogato da art. 49, comma 1, lettera ee), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
45 Comma 101 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
46 Comma 102 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
47 Comma 103 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
48 Comma 104 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
49 Comma 105 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
50 Comma 106 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
51 Comma 107 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
52 Comma 108 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
53 Comma 109 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
54 Comma 75 abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015
55 Comma 76 abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015
56 Comma 77 abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015
57 Comma 84 abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015
58 Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 3, comma 12, L. R. 33/2015
59 Lettera e) del comma 5 abrogata da art. 3, comma 12, L. R. 33/2015
60 Lettera h) del comma 5 abrogata da art. 3, comma 12, L. R. 33/2015
61 Lettera b) del comma 11 sostituita da art. 4, comma 38, lettera a), L. R. 34/2015
62 Lettera e) del comma 11 sostituita da art. 4, comma 38, lettera b), L. R. 34/2015
63 Comma 119 abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.
Art. 7
6. Le attività di cui al comma 5 sono realizzate nel rispetto delle regole che disciplinano l'accesso al Fondo sociale europeo.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 6960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
11. L'ARDISS è autorizzata a utilizzare la quota del contributo di cui al comma 10, eccedente gli oneri derivanti dalla stipula del mutuo acceso da ERDISU con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione degli edifici E1 - E2 delle Case dello studente, destinandola alla copertura parziale delle spese di ristrutturazione del complesso immobiliare di via G. Gozzi.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARDISS un contributo straordinario di 965.000 euro per la copertura totale delle spese di ristrutturazione del complesso immobiliare di via G. Gozzi.
13. Per le finalità previste dai commi precedenti, l'ARDISS, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, apposita domanda corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento.
14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 10 e 11 trovano copertura con l'impegno disposto con decreto n. 1054/ISTR del 4 dicembre 2002 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5097 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 965.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
16. Ai fini della diffusione della cultura della legalità e della sensibilizzazione contro gli atteggiamenti discriminatori, la Regione promuove, presso gli istituti scolastici, progetti dedicati, anche in collaborazione con università, enti pubblici e privati, nonché associazioni, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.6.1.3303 e del capitolo 9741 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella G.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 16, L. R. 15/2014
2 Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera j), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
3 Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera j), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
4 Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera j), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
5 Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera j), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
6 Con riferimento ai commi 10, 11, 12 e 13 del presente articolo, ai sensi dell'art. 48, c. 1 della L.R. 24/2020, a decorrere dall'1/1/2021, ovunque ricorrano le espressioni "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)" e "ARDISS" queste sono sostituite con "Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)" e "ARDIS".
Art. 8
 (Finalità 7 - sanità pubblica)
2. Il trasferimento della proprietà avviene in virtù dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e costituisce titolo per la trascrizione immobiliare, che è esente da ogni onere relativo a imposte o tasse ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).
3. A decorrere dalla data di trasferimento della proprietà, gli immobili di cui al comma 1 sono acquisiti nel patrimonio indisponibile dell'Azienda ospedaliero universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine.
6. Sono fatte salve le specifiche norme che stabiliscono l'istituzione degli organismi collegiali di cui al comma 4 attraverso altra procedura.
7 bis. Le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, esitate come codice bianco, a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, subito da operatori di protezione civile ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), che non trovano idonea copertura nell'apposita tutela assicurativa, non sono soggette al pagamento del ticket.
10. Le modalità attuative del comma 9, nel limite della disponibilità ivi prevista, nonché le forme e processi riorganizzativi delle cure primarie da avviare in coerenza con le disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 189/2012 , formano oggetto del nuovo Accordo integrativo regionale (AIR) da rendersi esecutivo con l'approvazione della Giunta regionale , in attuazione ACN dell’8 luglio 2010, biennio economico 2008-2009.
11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 27/2014
2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 27/2014
3 Parole soppresse al comma 9 da art. 8, comma 27, lettera a), L. R. 20/2015
4 Parole aggiunte al comma 9 da art. 8, comma 27, lettera b), L. R. 20/2015
5 Parole aggiunte al comma 10 da art. 8, comma 28, L. R. 20/2015
6 Parole aggiunte al comma 5 da art. 5, comma 17, L. R. 33/2015
7 Parole aggiunte al comma 7 da art. 8, comma 57, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
8 Comma 7 bis aggiunto da art. 8, comma 57, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9 Comma 7 ter aggiunto da art. 8, comma 57, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 9
 (Finalità 8 -protezione sociale)
8. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di quote di contributi concessi a imprese per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ai sensi dell'articolo 85 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), qualora tali quote siano riconducibili a semestralità erogate in via anticipata ai sensi dell'articolo 113 della stessa legge regionale 75/1982 a fronte di alloggi alienati a libero mercato e per i quali è stata avanzata richiesta di sostituzione con altri, alienati a soggetti in possesso dei requisiti di legge, nell'ambito del medesimo rapporto convenzionale con il Comune.
9. In deroga al disposto dell'articolo 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell'articolo 10, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0175/Pres. (Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'articolo 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa), la validità della graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2578 del 22 dicembre 2011 è prorogata fino al 31 dicembre 2014.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano anche alle domande presentate e non archiviate o revocate alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. L'Amministrazione regionale, nell'ambito della collaborazione instaurata tra la Regione e l'INAIL con il protocollo di intesa del 23 dicembre 2011, promuove programmi di comunicazione e diffusione di buone prassi nel campo della formazione in tema di sicurezza e protezione dai rischi del lavoro da realizzare anche negli istituti scolastici.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 3971 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede con l'entrata di pari importo prevista a carico dell'unità di bilancio 3.2.94 e del capitolo 3971 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
18. I finanziamenti assegnati con decreto n. 2231/2010 della Direzione centrale lavoro, università e ricerca per la realizzazione di iniziative finalizzate ad attuare politiche di pari opportunità tra donna e uomo, nonché iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani e liquidati tramite funzionario delegato, a valere sull'unità di bilancio 8.8.1.3401 con riferimento al capitolo 4707 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2011, sono confermati a tutti gli effetti essendo pienamente raggiunto l'interesse pubblico.
25. Gli interventi di rilevanza sociale finanziati nell'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), possono essere realizzati anche nel corso dell'esercizio 2014 purché riguardanti attività previste nelle richieste di finanziamento presentate per l'anno 2013.
27. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.
Note:
1 Comma 10 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
2 Comma 5 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021
3 Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021
4 Comma 7 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021
5 Comma 19 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021
6 Comma 20 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021
7 Comma 21 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021
8 Comma 22 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021
9 Comma 23 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021
Art. 10
 (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)
1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
3. Per l'anno 2014 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 366.761.154,59 euro.
6. Per le finalità previste dal comma 5, per l'anno 2014, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
8. L'assegnazione prevista dal comma 7 è disposta con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 30 aprile 2014; la seconda rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 luglio 2014; la terza rata, pari al 40 per cento dello spettante è erogata entro il 31 ottobre 2014.
10. L'assegnazione di cui al comma 9 è disposta con recupero a favore del bilancio regionale del gettito di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 12 (Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti), nonché con recupero dell'importo di cui all'articolo 10, comma 45, della legge regionale 27/2012.
11. L'assegnazione prevista dal comma 9 è disposta con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 30 aprile 2014; la seconda rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 luglio 2014; la terza rata, pari al 40 per cento dello spettante è erogata entro il 31 ottobre 2014.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo di 180.000 euro, da assegnare in unica soluzione entro il 31 agosto 2014 in misura pari agli oneri pagati nel 2013 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2013 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2013 deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2014.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti un fondo di 120.000 euro da assegnare, in unica soluzione entro il 31 agosto 2014, per la copertura parziale degli oneri che gli enti sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita nell'anno 2014 in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2014, dichiarati dagli enti predetti, con la modalità di cui al comma 14; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
14. Per le finalità previste dal comma 13 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2014, domanda indicante per l'anno 2014 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno.
16. Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 5.433.664,89 euro quale trasferimento ordinario annuale, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 10, comma 16, della legge regionale 27/2012. L'importo è assegnato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in unica soluzione entro il 30 giugno 2014.
17. Per le finalità previste dai commi 7, 9, 12, 13, 16, è autorizzata la spesa di 324.687.070,88 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1859 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
19. L'assegnazione prevista dal comma 18 è disposta con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata, pari al 50 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 maggio 2014; la seconda rata, pari al restante 50 per cento, è erogata entro il 30 settembre 2014.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 32.074.083,71 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1154 e del capitolo 1832 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
22. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista alla Tabella J di cui al comma 57 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
23. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2014 ed entro il 31 maggio 2014, un fondo di 5.150.000 euro da ripartire in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2013 ai sensi dell'articolo 10, comma 25, della legge regionale 27/2012.
24. Successivamente all'esito dell'accordo Stato-Regione relativo al patto di stabilità, con legge di assestamento del bilancio regionale si procederà all'iscrizione delle ulteriori risorse di parte capitale per il finanziamento delle funzioni di cui al comma 23.
25. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 23 fanno carico a valere sullo stanziamento all'uopo previsto all'unità di bilancio 9.1.1.1159 con riferimento al capitolo 1520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali, entro il 31 maggio 2014, le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, per un importo complessivo di 699.016,14 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazioni della Giunta regionale.
29. Per l'anno 2014 è istituito un fondo perequativo a favore dei Comuni che presentano un minor gettito IMU 2013, individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 1, comma 3, della legge regionale 12/2013 , finanziato dalle quote che residuano dalla differenza tra il maggior gettito complessivo IMU 2013, recuperato dai Comuni, e l'importo del maggior gettito chiesto dallo Stato per il medesimo anno, come somma algebrica tra valori positivi e negativi di gettito, al netto del recupero della quota spettante a favore del bilancio statale e del maggior gettito di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge di assestamento al bilancio per l'anno 2014.
30. Il fondo di cui al comma 29 è assegnato entro il 30 settembre 2014 in misura pari alla differenza negativa di gettito e con riduzione proporzionale in caso di incapienza dello stanziamento.
33. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, che ha istituito in via anticipata in tutti i Comuni del territorio nazionale l'IMU e, in particolare, alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo articolo 13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti 2014 dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni per l'anno 2015.
35. Con successiva legge regionale o con la legge regionale di assestamento 2014 sono disciplinati i rapporti finanziari tra la Regione e i Comuni del Friuli Venezia Giulia derivanti dalla normativa statale in materia di tributi locali, in base agli obblighi fissati dallo Stato nei confronti della Regione e dei Comuni stessi.
37. Nelle more dell'adozione delle norme di attuazione statutaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni della Regione che partecipano all'attività di accertamento tributario ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), e dell'articolo 1, comma 12 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, il maggior gettito recuperato limitatamente alla quota che viene attribuita alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.
38. L'Amministrazione regionale trasferisce le risorse di cui al comma 37 sulla base della comunicazione ricevuta dai competenti uffici ministeriali che indichi l'ammontare delle somme recuperate da ciascun Comune ubicato nel territorio regionale, la distinzione del gettito per singolo tributo e la ricorrenza dei presupposti di compartecipazione della Regione sul gettito recuperato.
39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 269,23 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1959 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
45. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1736 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'ANCI - Sezione regionale per il Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2014 e in unica soluzione, un fondo straordinario di complessivi 25.000 euro per sostenere spese di promozione e per la formazione del personale, sia in materia di riforma dei sistemi amministrativi e contabili degli enti locali, sia al fine di supportare le azioni di complessivo riordino del sistema Regione - autonomie locali e sviluppo delle forme associative fra Comuni.
49. Per accedere all'assegnazione straordinaria prevista dal comma 48, l'ANCI presenta domanda al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge, segnalando le iniziative da realizzare e gli oneri preventivati relativi alle iniziative che si intendono assumere, di importo comunque superiore all'assegnazione di cui al comma 48.
50. L'erogazione del fondo straordinario prevista dal comma 48 è disposta in unica soluzione. Entro il 31 marzo 2015 il soggetto beneficiario presenta, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche, il rendiconto degli oneri sostenuti entro tale data. Nel rendiconto potranno essere presentate anche variazioni compensative tra le varie voci che hanno composto l'iniziativa originariamente preventivata.
51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 9771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
52. Il termine di rendicontazione dell'intervento avente a oggetto la realizzazione del centro diurno area CSA a Porcia, previsto nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 3 febbraio 2009, tra la Regione e i Comuni di Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Porcia e Sacile, con Porcia quale Comune capofila, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, è fissato al 31 luglio 2014.
55. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 22 bis dell'articolo 10 della legge regionale 11/2011, come sostituite e introdotte dai commi 53 e 54, non si applicano ai procedimenti in corso relativi all'anno 2013.
57. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella J.
Note:
1 Parole sostituite al comma 31 da art. 2, comma 2, lettera a), L. R. 12/2014
2 Parole sostituite al comma 32 da art. 2, comma 2, lettera b), L. R. 12/2014
3 Lettera b) del comma 34 abrogata da art. 2, comma 2, lettera c), L. R. 12/2014
4 Parole sostituite al comma 18 da art. 3, comma 1, L. R. 12/2014
5 Comma 40 abrogato da art. 29, comma 7, L. R. 13/2014
6 Comma 41 abrogato da art. 29, comma 7, L. R. 13/2014
7 Comma 42 abrogato da art. 29, comma 7, L. R. 13/2014
8 Comma 43 abrogato da art. 29, comma 7, L. R. 13/2014
9 Vedi la disciplina transitoria del comma 41, stabilita da art. 29, comma 7, L. R. 13/2014
10 Parole sostituite al comma 29 da art. 10, comma 8, L. R. 15/2014
11 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 2, L. R. 27/2014
12 Comma 53 abrogato da art. 43, comma 2, L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 22 dell'art. 10, L.R. 11/2011, a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
13 Comma 54 abrogato da art. 43, comma 2, L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 22 bis dell'art. 10, L.R. 11/2011, a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 11
 (Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali generali)
4. Al fine di consentire il rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), e in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con particolare riferimento alla protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, l'Amministrazione regionale procede alla mappatura del proprio patrimonio immobiliare, effettua le analisi e adotta il conseguente programma di controllo, manutenzione e bonifica.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 9766 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella K.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 10/2014
Art. 12
 (Finalità 11 - funzionamento della Regione)
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 1.415.600,55 euro, suddivisa in ragione di 471.866,65 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a valere rispettivamente sullo stanziamento all'uopo previsto, per 345.000 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3550, per 97.541,85 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 9670 e per 29.325 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1 è previsto lo stanziamento complessivo di 400.720,95 euro suddiviso in ragione di 133.573,65 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti, per 91.390,50 euro a carico dell'unità di bilancio 6.1.204 e del capitolo 1780 e per 42.183,15 euro a carico dell'unità di bilancio 6.1.204 e del capitolo 1781 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
4. In relazione al disposto di cui al comma 1 è previsto lo stanziamento complessivo di 400.720,95 euro suddiviso in ragione di 133.573,65 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti, per 91.390,50 euro a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9880 e per 42.183,15 euro a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9881 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
7. La composizione del Comitato di gestione del Fondo sociale di cui all'articolo 155 della legge regionale 53/1981 è adeguata, in relazione alle modifiche apportate dal comma 6 al medesimo articolo 155, entro il 31 gennaio 2014.
13. La disciplina prevista dall'articolo 12, comma 30, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), costituisce, per le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, lo strumento per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.
14. Delle attività formative, attuate ai sensi dell'articolo 12, comma 30, della legge regionale 6/2013, aventi natura seminariale, possono fruire anche amministrazioni pubbliche non appartenenti al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e soggetti che gestiscono fondi strutturali europei.
21. Il disposto di cui all'articolo 49, comma 1 bis, della legge regionale 21/2007, come aggiunto dal comma 20, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 19.
22. Per l'attivazione, presso il Consiglio regionale e le strutture direzionali di cui all'articolo 7 bis del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., della disciplina in materia di tirocini di cui all' articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e di cui al regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 18/2005 , approvato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 0166/Pres., è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9781 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
25. Il centro unico di responsabilità amministrativa provvede all'assunzione dell'impegno e alla liquidazione della spesa derivante dal conferimento degli studi e degli incarichi di cui al comma 23 con procedura di spesa ordinaria.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese discendenti dal servizio di pagamento on-line dei diritti tavolari e delle altre somme previste dalla legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), in modo da sollevare totalmente l'utenza da esse.
28. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 27 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulla autorizzazione di spesa prevista alla Tabella L, approvata dal comma 32, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
29. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 22/2010, concernenti l'attuazione del Piano regionale di gestione dell'anguilla, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 4273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
32. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella L.
Note:
1 Comma 9 abrogato da art. 4, comma 9, lettera n), L. R. 12/2014
2 Comma 10 abrogato da art. 4, comma 9, lettera n), L. R. 12/2014
3 Comma 11 abrogato da art. 4, comma 9, lettera n), L. R. 12/2014
4 Comma 12 abrogato da art. 4, comma 9, lettera n), L. R. 12/2014
5 Parole aggiunte al comma 22 da art. 12, comma 18, L. R. 15/2014
6 Comma 19 abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 34/2015
7 Con riferimento al c. 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
8 Comma 17 abrogato da art. 10, comma 40, lettera e), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
9 Comma 18 abrogato da art. 10, comma 40, lettera e), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
10 Comma 15 abrogato da art. 11, comma 5, lettera f), L. R. 25/2016
11 Comma 16 abrogato da art. 11, comma 5, lettera f), L. R. 25/2016
12 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
13 Lettera a) del comma 26 abrogata da art. 12, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 14, L.R 22/2010.
Art. 13
 (Finalità 12 - partite di giro, altre norme intersettoriali e norme contabili)
1. Alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
3. Ai fini di acquisire le informazioni propedeutiche all'introduzione nell'ordinamento regionale dei principi dell'armonizzazione dei bilanci di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 gli impegni di spesa e gli accertamenti assunti a valere sul bilancio regionale indicano l'esercizio in cui viene a scadenza il debito o il credito secondo il principio della contabilità finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 118/2011.
5. In deroga all'articolo 31, comma 6, della legge regionale 21/2007, la quota di 934.066,90 euro iscritta per l'anno 2013 in conto competenza derivata sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9655 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 non impegnata al 31 dicembre 2013, non viene trasferita all'esercizio 2014 e costituisce economia di bilancio.
6. In deroga all'articolo 31, comma 6, della legge regionale 21/2007, la quota di 66.804,68 euro iscritta per l'anno 2013 in conto competenza derivata sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9635 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 non impegnata al 31 dicembre 2013, non viene trasferita all'esercizio 2014 e costituisce economia di bilancio.
7.
AI secondo periodo del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), le parole <<erogato in misura superiore agli emolumenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<liquidato in misura superiore al 30 per cento degli emolumenti>>.

8. Il limite percentuale di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 30/1968, come modificato dal comma 7, si applica ai compensi che maturano a decorrere dall'1 gennaio 2014.
9. Il personale assunto ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 52/1980 e degli articoli 14, 15, 16 e 17 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale può, nel rispetto del limite massimo di durata del rapporto di lavoro previsto e dei limiti di cui agli articoli 4 e 4 bis, comma 3, della legge regionale 52/1980, svolgere la propria attività, senza soluzione di continuità e previa sottoscrizione di un patto aggiunto al contratto di lavoro, anche presso altro gruppo consiliare o presso altri uffici di segreteria dei Vice Presidenti del Consiglio regionale, dei Presidenti di Commissione o di altri organi consiliari, a fronte di specifica richiesta correlata a una individuazione di natura fiduciaria e previo consenso del gruppo consiliare o dell'ufficio di segreteria di provenienza e del lavoratore.
9 bis. Qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), ove non si dia luogo alla surroga del consigliere regionale sospeso, la sospensione, essendo considerata un impedimento temporaneo, non incide sull'organico, sul budget, sul contributo di funzionamento e sul personale assegnato al gruppo consiliare o alle dipendenze delle segreterie dei presidenti delle commissioni permanenti.
11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella M.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 9, L. R. 27/2014
2 Comma 9 bis aggiunto da art. 104, comma 1, L. R. 9/2019
3 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 5, L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, L.R. 21/2007.
4 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 5, L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, L.R. 21/2007.
Art. 14
 (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)
1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, si fa parte attiva del processo di attuazione della riforma dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per quanto riguarda gli enti locali del proprio territorio.
12. A decorrere dall'esercizio 2015 le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali della Regione concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza e conseguono un obiettivo in termini di saldo economico o finanziario, che viene definito ai sensi di quanto previsto nella normativa statale. Con successiva legge regionale si provvede a disciplinare termini, modalità ed eventuali obblighi di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte della Regione.
14. In via straordinaria per l'anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.
15. In via straordinaria per l'anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione entro il 31 maggio 2014. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.
16. In attuazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), nelle more di una disciplina regionale organica in materia di enti locali deficitari o dissestati, si applicano la disciplina statale, per quanto compatibile, e le disposizioni di cui ai commi da 17 a 21.
17. Le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o dissestati contenute negli articoli da 242 a 269 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative in capo a organi statali, si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).
19. Per il risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del decreto legislativo 267/2000, la Regione istituisce un fondo di anticipazione finanziaria per assicurare la stabilità finanziaria dei bilanci degli enti locali in difficoltà.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 9756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 4, L. R. 15/2014
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 14, comma 8, L. R. 15/2014
3 Comma 3 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
4 Comma 3 bis abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
5 Comma 4 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
6 Comma 5 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
7 Comma 5 bis abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
8 Comma 6 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
9 Comma 7 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
10 Comma 8 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
11 Comma 9 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
12 Comma 10 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
13 Comma 11 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014