Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022
Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.
Art. 81
(Modifica all'articolo 9 ter della legge regionale 57/1971)
1. AI comma 1 dell'articolo 9 ter delle legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), dopo le parole <<per fini pubblici o di pubblico interesse>> sono inserite le seguenti: <<per un importo che sia superiore a 50 euro annui, ferme restando le ipotesi di gratuità>>.