Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.

Art. 67

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 20/2006)

1. All'articolo 4 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<alla Direzione centrale>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Servizio>> e le parole <<denominata Direzione>> sono sostituite dalla seguente: <<Servizio>>;

b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<b) il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente, la categoria di appartenenza e la categoria di attività esercitata;>>;

c) il comma 5 è abrogato;

d) ai commi 6 e 7 le parole <<la Direzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<il Servizio>>;

e) al comma 8 le parole <<vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo, di seguito denominato Servizio>> sono soppresse.