Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.

Art. 40

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 2/2000)

1. Alla lettera b) del comma 75 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le parole <<per un periodo massimo di due anni non prorogabile né rinnovabile>> sono sostituite dalle seguenti: <<per un periodo di due anni prorogabile>>.