Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.

Art. 38

(Direttore generale nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia)

1. La figura del Direttore generale può essere prevista nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e nelle Unioni territoriali intercomunali della Regione medesima.

(1)(2)

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, al comma 42 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole <<Nei comuni e nelle>> sono sostituite dalla seguente: <<Nelle>>.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 3/2014

Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 44/2017