Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E TRASPORTI
Art. 30
 (Rinuncia a residuo credito incentivi a sostegno dei lavoratori flessibili)
1. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di incentivi già concessi ed erogati, ai sensi dell'articolo 4, commi da 17 a 23, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005), a organizzazioni non lucrative di utilità sociale dalle stesse impiegati con finalità di sostegno all'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili a fronte di espressa rinuncia delle onlus medesime di ogni pretesa anche a titolo di spese legali e giudiziali.
Art. 31
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
Art. 33
 (Infrastrutture di telecomunicazioni)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con la Camera di commercio di Gorizia per la realizzazione di una infrastruttura di telecomunicazioni in fibra ottica nelle zone industriali dei Comuni di Cormons, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari e Villesse.
2. Le opere di cui al comma 1, il cui costo previsto è pari a 1.800.000 euro, sono finanziate dalla Camera di commercio di Gorizia e saranno realizzate mediante affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva a Insiel Spa.
3. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce i termini e le modalità di trasferimento dei fondi alla Regione da parte della Camera di commercio di Gorizia, nonché i tempi di realizzazione delle opere che, una volta ultimate, verranno iscritte al patrimonio indisponibile della Regione.
4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.6.2.1084 e del capitolo 3060 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Spese per la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica nei comuni di Cormons, Romans di Isonzo, Ronchi dei Legionari e Villesse".
5. All'onere di 1.800.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 4 si provvede con l'entrata di pari importo prevista a valere sull'unità di bilancio 4.2.27 e sul capitolo 1370 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Trasferimenti da parte della Camera di commercio di Gorizia per la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica".
Art. 35
1.
Il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è abrogato.