Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.
Art. 93
 (Intervento in materia di edilizia scolastica)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento di 2.003.194,51 euro, concesso alla Provincia di Trieste nell'ambito dell'Accordo di programma sottoscritto il 9 giugno 2003, approvato con decreto del Presidente della Regione 0187/Pres. del 10 giugno 2003 ( Legge regionale 7/1981, articolo 6, comma 2. Approvazione dell'Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Trieste), così come rinegoziato con Atto stipulato il 26 giugno 2006, approvato con decreto del Presidente della Regione 0215/Pres. del 15 luglio 2006 ( Legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, articolo 6, comma 2 - Rinegoziazione dell'Accordo di programma stipulato con la Provincia di Trieste il 9 giugno 2003), per l'intervento di recupero e riqualificazione con destinazione a uso scolastico degli immobili di cui al complesso di edifici siti a Trieste in via Cantù 39/41/43 - II lotto.
2. Il finanziamento è confermato con deliberazione della Giunta regionale, previa presentazione da parte della Provincia di Trieste di apposita istanza corredata di una relazione illustrativa dello svolgimento dei lavori, del certificato di ultimazione dei medesimi e del certificato di collaudo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.