Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.
Art. 84
 (Ringiovanimento del parco auto del territorio regionale)
2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un contributo di 1.000 euro, per una volta, per l'acquisto di un autoveicolo avente le caratteristiche di cui al comma 1, a condizione che vi sia la contestuale rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di vita (Euro 2 o precedenti).
3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso a soggetti privati, il cui reddito complessivo per nucleo familiare sia inferiore a 60.000 euro annui, per il tramite dell'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG) la quale ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all' articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).
3 bis. A titolo di indennità per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 3, Unioncamere FVG trattiene un importo percentuale dell'ammontare delle risorse assegnate e trasferite dalla Regione, determinato nello schema di convenzione con cui sono disciplinati i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).
4. Con regolamento regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione a Unioncamere FVG delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 1, nonché è definito il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1393 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Contributi per l'acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni destinati al trasporto di persone per uso individuale".
6. All'onere di 3 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo 9710, partita n. 54, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 4/2014
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 4/2014
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 128, L. R. 27/2014
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 23, L. R. 20/2015