<<3. Con decreto del direttore del Servizio, le cooperative sociali e i loro consorzi sono cancellati dall'Albo nelle seguenti ipotesi:a) in caso di mancata trasmissione al Servizio di due consecutive comunicazioni semestrali di cui all'articolo 5, comma 5;
b) quando la cooperativa sociale a oggetto plurimo diffidata a ripristinare l'esercizio delle attivitā coordinate richiamate all'articolo 3, comma 3, non regolarizza la propria situazione entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) negli altri casi in cui vengono meno i requisiti per l'iscrizione e la cooperativa sociale o il consorzio diffidati a regolarizzare la propria situazione entro un termine non superiore a sessanta giorni non abbiano provveduto a effettuare gli adempimenti richiesti;
d) qualora risulti da due comunicazioni semestrali di cui all'articolo 5, comma 5, il verificarsi di una delle irregolaritā di cui all'articolo 5, comma 1.>>;