Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022
Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attivitā economiche e affari economici e fiscali.
Art. 17
1.
Dopo il
comma 133 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012 č inserito il seguente:
<<133 bis. Ai soggetti utilizzati nei cantieri di lavoro č corrisposta un'indennitā giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. L'indennitā spetta anche per i giorni di infortunio, ma non oltre la durata del cantiere.>>.