Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022
Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attivitą economiche e affari economici e fiscali.
Art. 12
1.
Dopo la
lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), sono aggiunte le seguenti:
<<e bis) un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di ambiente, designato dall'Assessore regionale all'ambiente;
e ter) un tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) di cui alla
legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).>>.