Al
comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), dopo la parola <<
onnicomprensivo>> e prima delle parole <<
dei dipendenti>> sono inserite le seguenti: <<
degli organi direttivi, dei collaboratori con vincolo di dipendenza o assimilabile e>>.