Legge regionale 09 agosto 2013 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle competenze a essa attribuite dallo Statuto speciale, in particolare, dall'articolo 4, primo comma, numero 1), e dagli articoli 19 e 21, adotta con la presente legge ulteriori misure per ridurre e rendere più trasparenti le spese di funzionamento degli organi statutari.

2. In attesa dell'emanazione di nuove norme di attuazione statutaria in materia di funzioni di controllo della Corte di conti, la presente legge reca altresì norme di primo adeguamento, nell'ambito della propria competenza legislativa, alle disposizioni dell'articolo 1, commi da 9 a 12, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto medesimo.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2/1964

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 2/1964)

1. All'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale e agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri), come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 7, della legge regionale 18/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

<<La misura dell'indennità di presenza di cui all'articolo 19, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione è fissata in 6.300 euro mensili lordi.>>;

b) il secondo, il terzo e il quarto comma sono abrogati;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

<<Per ogni giornata di assenza ingiustificata dalle sedute del Consiglio o delle Commissioni permanenti verrà operata una trattenuta pari a un ventunesimo della predetta indennità mensile. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sono stabiliti i casi in cui l'assenza è da ritenersi giustificata.>>.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 2/1964)

1. L'articolo 3 della legge regionale 2/1964 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 2 decorre, per i Consiglieri, dalla data di inizio delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto speciale, per il Presidente del Consiglio dalla data dell'elezione da parte del Consiglio.>>.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 52/1980

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 01 nella legge regionale 52/1980)

1. Prima dell'articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è aggiunto il seguente:

<<Art. 01

1. I gruppi consiliari, ai sensi di quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio regionale, sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale medesimo, ai fini dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, connotati unicamente per lo svolgimento di tali attività come organi del Consiglio regionale.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e pertanto tali attività sono svolte in regime privatistico, anche secondo quanto previsto dalla presente legge.>>.

Art. 5

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 52/1980)

1. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 52/1980 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, secondo criteri e limiti stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza>>.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 52/1980)

1. All'articolo 4 della legge regionale 52/1980 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

<<2 ter. Ciascun gruppo consiliare può chiedere di commutare non più di una unità di personale di cui al comma 1, lettera b), in due unità di personale con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, fermi restando i limiti di spesa di cui all'articolo 4 bis e le dotazioni di locali e attrezzature assegnate al gruppo.>>;

b) al comma 3 dopo le parole <<per il funzionamento delle segreterie particolari>> sono aggiunte le seguenti: <<; le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari non si applicano al personale assegnato ai gruppi consiliari con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale>>;

c) dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:

<<3 ter. La sostituzione di cui al comma 3 bis non rileva al fine del computo di cui all'articolo 4 bis.>>.

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 52/1980)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 52/1980 è inserito il seguente:

<<Art. 4 bis

1. L'ammontare complessivo annuale delle risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale assegnato ai gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 4 non può eccedere il costo di una unità appartenente alla categoria D, posizione economica 6, comprensivo degli oneri a carico della Regione, moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali.

2. L'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è fissato annualmente dall'Amministrazione regionale.

3. Nel limite delle risorse di cui al comma 2 è fissato un budget massimo di spesa per ciascun gruppo consiliare, calcolato annualmente dall'Amministrazione regionale e costituito da una quota fissa equivalente al costo di tre unità di categoria D, posizione economica 6, comprensivo degli oneri a carico della Regione, nonché da una quota variabile ragguagliata alla consistenza numerica del gruppo. Qualora al gruppo misto appartengano due consiglieri la quota fissa spettante è equivalente al costo di due unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione; qualora al gruppo misto appartenga un solo consigliere, la quota fissa spettante è equivalente al costo di una unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione.

4. Ogni variazione nella composizione dei gruppi consiliari determina il conseguente adeguamento del budget di spesa di cui al comma 3, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

5. L'ammontare delle risorse di cui ai commi 2 e 3, nell'anno di cambio di legislatura, è rapportato alla durata di ciascuna legislatura.

6. Qualora richiesto, il Presidente di un gruppo che non si avvale interamente del personale previsto dall'articolo 4 può provvedere alla gestione diretta di una quota del budget di cui al comma 3 fino a un valore corrispondente a una unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione, da destinare esclusivamente a spese per il personale; in tal caso è ridotto di pari importo il budget di cui al comma 3 per le assunzioni di personale a carico dell'Amministrazione regionale. Tale quota è erogata in rate mensili. Tra le spese di personale sono comprese le spese di amministrazione e gestione del medesimo personale.

7. Eventuali residui della quota di cui al comma 6, non utilizzati dal Presidente del gruppo entro la conclusione dell'esercizio finanziario, sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo; i residui di fine legislatura devono essere restituiti in conto entrata del bilancio del Consiglio regionale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza.>>.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 52/1980)

1. All'articolo 5 della legge regionale 52/1980 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del primo comma le parole <<al precedente articolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 4>>;

b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Il personale previsto dall'articolo 4 bis, comma 6, è individuato direttamente dal Presidente del gruppo, che stipula i relativi contratti di lavoro. I rapporti di cui al personale previsto dall'articolo 4 bis, comma 6, sono disciplinati esclusivamente da contratti di diritto privato.

1 ter. L'assegnazione, il comando, l'assunzione del personale con le diverse modalità di cui al primo comma sono effettuati previa verifica, a cura dell'Amministrazione regionale, della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 4 bis.

1 quater. La spesa del personale dei gruppi consiliari è costantemente monitorata dall'Amministrazione regionale ai fini del controllo del rispetto dei limiti di cui all'articolo 4 bis.

1 quinquies. Qualora il monitoraggio faccia prevedere un superamento del limite di cui all'articolo 4 bis, comma 3, i Presidenti dei gruppi consiliari sono tenuti ad adottare ogni intervento finalizzato al rispetto del limite predetto, ivi compreso il ricorso alla facoltà di cui all'articolo 7 bis, comma 2, e a richiedere all'Amministrazione regionale i conseguenti correttivi.

1 sexies. Qualora il monitoraggio faccia prevedere un superamento del limite di cui all'articolo 4 bis, commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, è autorizzata ad adottare ogni provvedimento necessario per evitare tale superamento, ivi compresa la risoluzione dei contratti di cui al primo comma, numero 2 bis).>>.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 7 bis della legge regionale 52/1980)

1. L'articolo 7 bis della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:

<<Art. 7 bis

1. La proposta nominativa dei Presidenti dei gruppi di incarico con contratto a tempo determinato del personale di cui al numero 2 bis) del primo comma dell'articolo 5, con indicazione della categoria e della tipologia del rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell'inoltro per l'esecuzione all'Amministrazione regionale.

2. I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del comma 1 hanno durata sino al termine della legislatura, salvo verifica della disponibilità finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 4 bis. Il rapporto di lavoro può essere risolto prima della scadenza prevista, su richiesta del Presidente del gruppo. Il rapporto di lavoro cessa comunque in caso di scioglimento del gruppo al quale il personale è assegnato.>>.

Art. 10

(Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 52/1980)

1. L'articolo 8 della legge regionale 52/1980 è abrogato.

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 8 bis della legge regionale 52/1980)

1. L'articolo 8 bis della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:

<<Art. 8 bis

1. I beni strumentali acquisiti dai gruppi consiliari con i fondi di cui all'articolo 12 sono soggetti a inventario.

2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza si provvede alla disciplina dell'assegnazione dei beni ai gruppi consiliari secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4; nell'assegnazione dei beni di cui all'articolo 2, comma 4, ai gruppi consiliari costituiti a inizio legislatura può tenersi conto dell'eventuale continuità politico organizzativa tra il gruppo cessato, da cui i beni medesimi provengono, e uno o più gruppi costituiti.>>.

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 52/1980)

1. L'articolo 12 della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:

<<Art. 12

1. Ai gruppi consiliari vengono corrisposti contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, erogati in quote mensili, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale.

2. L'importo complessivo annuale delle competenze da corrispondere ai gruppi consiliari è stabilito in 5.000 euro moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali, maggiorato della somma di 0,05 euro per abitante residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, sulla base dei dati ISTAT risultanti dall'ultimo censimento.

3. L'importo complessivo di cui al comma 2 è suddiviso dall'Ufficio di Presidenza:

a) per il 20 per cento tra i gruppi consiliari cui hanno reso all'inizio della legislatura dichiarazione di prima appartenenza consiglieri del genere sottorappresentato, in ragione del numero di tali dichiarazioni;

b) per l'80 per cento tra tutti i gruppi consiliari, in ragione del numero dei componenti di ogni gruppo.

4. I contributi non possono essere utilizzati:

a) per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento di organi centrali o periferici di partiti o di movimenti politici, ivi comprese le loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;

b) per l'affidamento di incarichi di collaborazione a titolo oneroso o per l'erogazione di contributi, in qualsiasi forma, a membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali di altre regioni, e ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e fino alla proclamazione degli eletti;

c) per attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio;

d) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;

e) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;

f) per spese relative all'acquisto di automezzi.

5. Eventuali saldi attivi della gestione annuale sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo. I saldi attivi risultanti al termine della legislatura, ovvero alla data dello scioglimento del gruppo, sono versati al bilancio del Consiglio regionale.

6. Con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.>>.

Art. 13

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 52/1980)

1. Al secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 52/1980, le parole <<, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa,>> sono soppresse.

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 52/1980)

1. L'articolo 14 della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

1. Ogni gruppo consiliare, nell'ambito della propria autonomia, può adottare un regolamento interno per il proprio funzionamento.>>.

Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 52/1980)

1. L'articolo 15 della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:

<<Art. 15

1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, redatto secondo il modello e le indicazioni approvate con regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza; il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse finanziarie trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, i relativi impieghi, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

2. Il rendiconto, sottoscritto dal Presidente del gruppo, che ne attesta altresì la veridicità e la correttezza, è presentato al Presidente del Consiglio regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce. Al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso.

3. Il Presidente del Consiglio trasmette il rendiconto di ciascun gruppo al Presidente della Regione ai fini del successivo inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il controllo previsto dalla normativa statale.

4. Con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza sono disciplinati i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, secondo quanto previsto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.>>.

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 15 bis della legge regionale 52/1980)

1. L'articolo 15 bis della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:

<<Art. 15 bis

(Pubblicità delle spese dei gruppi consiliari)

1. I rendiconti dei gruppi consiliari sono allegati al conto consuntivo del Consiglio regionale e, ai fini della trasparenza delle spese sostenute, sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale, unitamente agli atti adottati della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in sede di controllo sui rendiconti medesimi.

2. La Regione istituisce un sistema informativo al quale confluiscono tutti i dati relativi ai finanziamenti erogati a qualsiasi titolo ai gruppi consiliari.

3. I dati di cui al comma 2 sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, alla Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).>>.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 52/1980, come sostituito dal comma 1, si provvede nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), con riferimento alle risorse previste all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2015.

3. In relazione al disposto di cui al comma 2, alle unità di bilancio 11.3.1.1189 e 11.3.2.1189 nella denominazione dei capitoli 156 e 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2015 dopo le parole <<Amministrazione regionale>> sono inserite, rispettivamente, le parole <<e del Consiglio regionale>> e le parole <<e il Consiglio regionale>>.

CAPO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21/1981

Art. 17

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21/1981)

1. All'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni), come modificato dall'articolo 7, comma 29, della legge regionale 21/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

<<Ai Consiglieri eletti a far parte dell'Ufficio di Presidenza compete una indennità aggiuntiva di funzione nella misura del 40 per cento dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale se eletti Vice Presidenti del Consiglio, nella misura del 30 per cento dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale se eletti Segretari dell'Ufficio di Presidenza.>>;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

<<Ai Consiglieri eletti Presidenti di Commissione permanente o speciale e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio e ai Presidenti dei gruppi consiliari compete una indennità aggiuntiva di funzione in misura uguale a quella spettante ai Vice Presidenti del Consiglio.>>;

Art. 18

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 21/1981)

1. All'articolo 4 della legge regionale 21/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 24/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<vitto e di esercizio automezzo sulla base di ventuno giorni di accesso alle sedi in cui operano i vari organi, enti e uffici regionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<esercizio del mandato>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il rimborso di cui al comma 1 viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro il limite massimo di 3.600 euro mensili.>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce la misura del rimborso delle spese di esercizio mandato tenendo conto dell'attività politica che ogni consigliere è tenuto a svolgere nell'intero territorio regionale, delle dimensioni territoriali e della popolazione residente di ciascuna circoscrizione di elezione dei consiglieri regionali, nonché della distanza chilometrica tra la circoscrizione elettorale e la sede del Consiglio regionale. Per il Presidente del Consiglio regionale e per i consiglieri regionali nominati assessori trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).>>;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Per ogni giornata di assenza dalle sedute di Consiglio o di Commissioni permanenti con presenza obbligatoria e indipendentemente dalla causa, viene operata una trattenuta del rimborso forfetario di cui al comma 1, nella misura stabilita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.>>;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. L'Ufficio di Presidenza, nello stabilire la misura del rimborso delle spese di esercizio mandato, deve prevedere una riduzione dello stesso nel caso in cui i consiglieri regionali abbiano a propria disposizione, per lo svolgimento del mandato, una autovettura di servizio o di rappresentanza.>>;

f) il comma 7 è abrogato.

Art. 19

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 21/1981)

1. All'articolo 5 della legge regionale 21/1981, le parole <<trattamento economico previsto dall'articolo 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<rimborso delle spese previsto dall'articolo 1>>.

Art. 20

(Abrogazione degli articoli 5 bis, 6 e 8 della legge regionale 21/1981)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 5 bis della legge regionale 21/1981, come inserito dall'articolo 7, comma 45, della legge regionale 30/2007, e modificato dall'articolo 22 della legge regionale 17/2010;

b) gli articoli 6 e 8 della legge regionale 21/1981.

CAPO V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 41/1983

Art. 21

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 41/1983)

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 28/2007, è sostituito dal seguente:

<<Art. 1

1. I Consiglieri regionali, entro sessanta giorni dalla proclamazione, sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. Gli adempimenti indicati al comma 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

3. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il comma 2.

4. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. A tale adempimento si applica il comma 2.

5. Le disposizioni contenute nel comma 4 non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale.>>.

Art. 22

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 41/1983)

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 41/1983 è sostituito dal seguente: <<

Le dichiarazioni ricevute sono depositate e conservate presso l'Ufficio di Presidenza predetto, il quale provvede, altresì, alla pubblicazione delle medesime nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale del Consiglio regionale. Con le stesse modalità sono pubblicate per ciascun soggetto le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi dell'articolo 1.

>>.

Art. 23

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 41/1983)

1. L'articolo 3 della legge regionale 41/1983 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

1. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni decorso il quale, nei confronti del soggetto che non abbia adempiuto, è applicata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, una sanzione pecuniaria dal 10 al 30 per cento dell'indennità di presenza mensile lorda di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale e agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri).>>.

CAPO VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 38/1995

Art. 24

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 38/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), le parole <<l'indennità di trasferta e il rimborso forfettario delle spese di vitto ed esercizio automezzo>> sono sostituite dalle seguenti: <<il rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato>>.

Art. 25

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 38/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 38/1995, le parole <<del cinque per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato,>> sono soppresse.

Art. 26

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 38/1995)

1. Il comma 2 all'articolo 4 della legge regionale 38/1995, come modificato dall'articolo 7, comma 30, della legge regionale 12/2006, è sostituito dal seguente:

<<2. L'indennità di funzione spettante ai Vicepresidenti del Consiglio, ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti di Commissione permanente o speciale e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio e ai Presidenti dei gruppi consiliari è disciplinata dall'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni).>>.

Art. 27

(Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 38/1995)

1. L'articolo 5 della legge regionale 38/1995 è abrogato.

Art. 28

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 38/1995)

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 38/1995, come modificato dall'articolo 8, comma 13, della legge regionale 1/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<alla media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nell'ultima legislatura dal consigliere regionale cessato>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'importo dell'indennità di presenza mensile lorda vigente alla data della cessazione del consigliere regionale>>;

b) dopo le parole <<per ogni anno di esercizio del mandato>> sono aggiunte le seguenti: <<per un massimo di dieci anni>>.

Art. 29

(Modifica all'articolo 6 bis della legge regionale 38/1995)

1. All'articolo 6 bis della legge regionale 38/1995, come inserito dall'articolo 8, comma 15, della legge regionale 1/2007, le parole <<e versato i contributi di cui all'articolo 3 per lo stesso periodo,>> sono soppresse.

Art. 30

(Inserimento dell'articolo 17 bis nella legge regionale 38/1995)

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 38/1995 è inserito il seguente:

<<Art. 17 bis

(Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare della quota dell'assegno vitalizio che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.>>.

CAPO VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13/2003

Art. 31

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 13/2003)

1. All'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<60 per cento>> e le parole <<con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale>> sono soppresse;

b) al comma 2 le parole <<80 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<85 per cento>> e le parole <<60 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<70 per cento>>.

Art. 32

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2003, le parole <<con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo>>.

Art. 33

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 13/2003)

1. All'articolo 5 della legge regionale 13/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola <<vitto>> è sostituita dalle seguenti: <<esercizio del mandato>>;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<A tali fini, per il Presidente della Regione e per gli assessori, il riferimento alla circoscrizione di elezione è rapportato alla circoscrizione elettorale di dimensioni territoriali maggiori e si applica in ogni caso la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 21/1981.>>;

c) il comma 2, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17/2010, è abrogato.

Art. 34

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 3/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, L.R. 13/2003.

Art. 35

(Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge regionale 13/2003)

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 13/2003 è inserito il seguente:

<<Art. 11 bis

(Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare della quota dell'assegno vitalizio che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.>>.

Art. 36

(Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale 13/2003)

1. L'articolo 14 della legge regionale 13/2003 è abrogato.

CAPO VIII

ABOLIZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO

Art. 37

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 18/2011)

1. All'articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2, 4 e 5 sono abrogati;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Per i consiglieri regionali e gli assessori regionali in carica o cessati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'istituto del vitalizio come disciplinato dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, mantenendo gli stessi diritti acquisiti in virtù dei contributi versati nella X legislatura e in quelle precedenti.>>;

c) al comma 6 dopo le parole <<per i soli contributi versati successivamente al primo quinquennio>> sono aggiunte le seguenti: <<, decorsi trenta giorni dall'accertamento, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi del comma 6 bis, e sino al saldo>>;

d) dopo il comma 6 ter è inserito il seguente:

<<6 quater. L'accertamento da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi dei commi 6 bis e 6 ter è adottato entro centottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa domanda.>>.

Art. 38

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 27/2012)

1. I commi 7, 8 e da 10 a 39 dell'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono abrogati.

2. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che nel corso della XI legislatura abbiano versato i contributi obbligatori dell'8,80 per cento di cui all'articolo 11, comma 11, della legge regionale 27/2012, hanno diritto di ottenere la restituzione di quanto versato senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi.

CAPO IX

ADEGUAMENTI ULTERIORI

Art. 39

(Compensi per gli amministratori e i dipendenti di società non quotate)

1. Il compenso degli amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente della Regione.

2. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo degli organi direttivi, dei collaboratori con vincolo di dipendenza o assimilabile e dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 1 è contenuto nei limiti di cui al comma 1.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 90, comma 1, L. R. 21/2013

Art. 40

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 24/2014

Art. 41

(Riduzione dei componenti della Commissione regionale per le pari opportunità)

1. All'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<diciannove commissarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<quattordici commissarie>>;

b) alla lettera a) del comma 2 le parole <<quindici commissarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<dieci commissarie>>.

Art. 42

(Abrogazione del trattamento economico aggiuntivo della Consigliera di parità)

1. Il comma 22 dell'articolo 12 della legge regionale 27/2012 è abrogato.

CAPO X

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari);

b) il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35 (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale);

c) il comma 3 bis dell'articolo 13 della legge regionale 35/1996, come introdotto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 44/1996.

Art. 44

(Indennità di fine mandato)

(1)

1. La disciplina dell'indennità di fine mandato, come introdotta dalla presente legge, trova applicazione a decorrere dalla XI legislatura.

2. Ai consiglieri regionali rieletti nella XI legislatura e nelle legislature successive, per il periodo di mandato sino alla X legislatura, continua ad applicarsi la disciplina previgente; a tali fini, la media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nell'ultima legislatura deve intendersi riferita alla media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nella X legislatura.

(2)

3. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che nel corso della XI legislatura abbiano versato i contributi obbligatori del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 38/1995, hanno diritto di ottenere la restituzione di quanto versato nel corso della XI legislatura senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi.

Note:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 3, L. R. 3/2014

Comma 2 interpretato da art. 1, comma 7, L. R. 44/2017

Art. 45

(Interpretazione autentica dell'articolo 7 bis della legge regionale 52/1980)

1. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 7 bis della legge regionale 52/1980, il Presidente del gruppo consiliare può richiedere la risoluzione del contratto anche per ragioni di rispetto di principi di coordinamento della finanza pubblica o di altre norme legislative comportanti limiti di spesa per il funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 46

(Norma transitoria in materia di trattamento economico dei consiglieri e dei componenti della Giunta regionale)

1. Le disposizioni di cui ai capi II, IV, VI e VII in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 47

(Norme transitorie in materia di funzionamento dei gruppi consiliari)

1. Le disposizioni del capo III trovano applicazione per i contributi spettanti ai gruppi consiliari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui alle leggi regionali 54/1973 e 52/1980 e successive modifiche e integrazioni, nel testo anteriormente vigente, continuano ad applicarsi ai contributi corrisposti nel corso della X legislatura. Alla rendicontazione dei predetti contributi si provvede ai sensi delle leggi regionali predette.

3. Il rendiconto dei contributi erogati nel corso della XI legislatura, fino alla data di cui al comma 1, è presentato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 52/1980, come modificato dalla presente legge; la parte non utilizzata entro la stessa data del contributo per il funzionamento dei gruppi e della quota di finanziamento sostitutivo liberamente impiegabile di cui, rispettivamente, all'articolo 3 della legge regionale 54/1973 e all'articolo 8, primo e secondo comma, della legge regionale 52/1980, nei testi anteriormente vigenti, resta assegnata al gruppo beneficiario che può impiegarla in conformità alle disposizioni della presente legge. La parte della quota del finanziamento sostitutivo vincolata al reimpiego nell'ambito di rapporti di consulenza o di collaborazione ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge regionale 52/1980, nel testo anteriormente vigente, non utilizzata alla medesima data, è versata in conto entrata del bilancio del Consiglio regionale, secondo termini e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

4. Fino all'approvazione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in attuazione della presente legge, trovano applicazione in quanto compatibili le deliberazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in base all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 54/1973.

5. Le disposizioni di cui al capo III trovano applicazione per il personale dei gruppi consiliari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. L'ammontare complessivo delle risorse per il personale dei gruppi consiliari e il budget spettante ai singoli gruppi per le medesime finalità sono calcolati in rapporto al periodo intercorrente dalla data predetta fino al 31 dicembre 2013.

6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 52/1980, come inserito dall'articolo 7 della presente legge, per l'anno 2013, l'Amministrazione regionale procede a una verifica della spesa per il personale dei gruppi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora tale verifica faccia prevedere il superamento dei limiti previsti dalla citata disposizione, il Presidente del gruppo consiliare, la cui spesa per il personale assegnato ecceda il limite di budget del gruppo, è tenuto a individuare e adottare, entro il 15 settembre 2013, gli opportuni interventi finalizzati al rientro nei limiti predetti, ivi compreso il ricorso alla facoltà di cui all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 52/1980, e a richiedere all'Amministrazione regionale i conseguenti correttivi.

7. Fermo restando il rispetto del limite complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari, nel caso di mancata adozione da parte di alcuni dei Presidenti dei gruppi degli interventi di cui al comma 6 entro il termine indicato, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce le modalità idonee ad assicurare il rientro nei limiti di budget per le spese di personale da parte dei gruppi interessati entro il 31 dicembre 2013, ivi compresa la limitazione della facoltà dei Presidenti dei gruppi medesimi di autorizzare il ricorso all'effettuazione di lavoro straordinario e di missioni da parte del personale del gruppo.

7 bis. Nello stabilire le modalità di rientro nei limiti di budget per le spese di personale dei gruppi consiliari di cui al comma 7, l'Ufficio di Presidenza può, altresì, prevedere la compensazione, sino al 31 dicembre 2013, tra quote spettanti ai gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 3, della legge regionale 52/1980, previo assenso dei Presidenti di gruppo consiliare interessati alla compensazione medesima.

(1)

8. Per l'anno 2013, ulteriori assegnazioni, comandi o assunzioni di personale presso i gruppi consiliari possono aver corso, previa verifica della disponibilità finanziaria residua, sulla base di criteri stabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.

Note:

Comma 7 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 16/2013

Art. 48

(Norme transitorie in materia di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali)

1. Le modifiche apportate dal capo V alla legge regionale 41/1983 trovano applicazione a partire dalle dichiarazioni relative all'inizio della XI legislatura: a tal fine le dichiarazioni già presentate a norma della legge regionale 41/1983, nel testo anteriormente vigente, sono integrate, qualora necessario, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale provvedono ad adeguare il modulo previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 41/1983. Le sanzioni previste dall'articolo 3 della predetta legge regionale 41/1983, come modificato dalla presente legge, trovano applicazione a partire dalla prima dichiarazione annuale, da presentare ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge medesima, successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 49

(Norma transitoria concernente la restituzione dei contributi versati per la corresponsione dell'assegno vitalizio)

1. Con riferimento alle domande già presentate ai sensi dei commi 6, 6 bis e 6 ter dell'articolo 17 della legge regionale 18/2011, il termine di centottanta giorni previsto dal comma 6 quater del medesimo articolo, come inserito dall'articolo 37, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 50

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.