2. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che nel corso della XI legislatura abbiano versato i contributi obbligatori dell'8,80 per cento di cui all'
articolo 11, comma 11, della legge regionale 27/2012, hanno diritto di ottenere la restituzione di quanto versato senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi.