Legge regionale 26 luglio 2013 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Art. 13

(Finalità 12 - Partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), è aggiunto il seguente:

<<3 ter. Con l'entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 3 bis, cessa la validità delle convenzioni sperimentali a favore dei collegi notarili della regione.>>.

2. Al comma 29 dell'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<della delibera>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle delibere>>;

b) le parole <<del 3 maggio 2002, n. 36 (Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse triennio 2002-2004 - legge finanziaria 2002),>> sono soppresse.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è aggiunto il seguente:

<<1 bis. L'Amministrazione iscrive il credito come competenza dell'anno finanziario in cui esso giunge a scadenza o, qualora dal titolo non si ricavi espressamente la data di scadenza, come competenza dell'anno finanziario in cui esso è sorto.>>.

4. L'articolo 52 della legge regionale 21/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 52

(Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati)

1. I funzionari delegati dell'Amministrazione regionale presentano al competente Servizio della Direzione centrale preposta al controllo il rendiconto delle somme gestite al termine di ciascun esercizio finanziario munito dell'attestazione di riscontro del dirigente della struttura di appartenenza.

2. Il termine per la presentazione dei rendiconti di cui al comma 1 scade l'1 marzo successivo alla fine del periodo al quale i rendiconti stessi si riferiscono.

3. Le somme prelevate dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo.

4. I rendiconti sono presentati corredati della documentazione giustificativa della spesa in originale o, nei casi debitamente attestati e motivati dal dirigente responsabile in cui ricorra l'imprescindibile esigenza di conservare gli originali presso l'ufficio, in copia conforme all'originale. In luogo degli ordinativi estinti è allegato al rendiconto amministrativo del funzionario delegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi che attesta espressamente l'avvenuto pagamento.>>.

5.

( ABROGATO )

(3)

6. Dopo l'articolo 52 ter della legge regionale 21/2007 è inserito il seguente:

<<Art. 52 quater

(Limiti d'importo pagamento in contanti)

1. I funzionari delegati devono limitare i prelevamenti in contanti, nei limiti autorizzati dall'ordine di accreditamento, alle sole somme strettamente necessarie per i pagamenti che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori. Di tali pagamenti viene allegata adeguata motivazione al rendiconto. I pagamenti sono effettuati nel rispetto dei limiti sull'utilizzo del contante stabiliti dalla normativa nazionale.>>.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2014.

(1)

8. Il capitolo 8004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 è spostato dall'unità di bilancio 8.1.2.1138 all'unità di bilancio 8.5.2.1146 del medesimo stato di previsione.

8 bis. Il capitolo 1833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 è spostato dall'unità di bilancio 3.9.2.1072 all'unità di bilancio 3.9.1.1072 del medesimo stato di previsione.

(2)

9. I capitoli 3424 e 3427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono spostati dall'unità di bilancio 4.7.1.1085 all'unità di bilancio 3.1.1.1056 del medesimo stato di previsione.

10. Per gli interventi realizzati in base alle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate regolarmente ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la possibilità di utilizzo delle economie contributive, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37 (Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), è consentita anche oltre il biennio stabilito dall'articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), come modificato dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 50/1990, purché entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. La Provincia di Trieste è autorizzata a destinare il finanziamento di 1.810.100 euro concesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 85 e 86 bis, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), con decreto del direttore del Sevizio coordinamento politiche per la montagna n. 3034 del 26 novembre 2010, alla realizzazione di un'opera diversa, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la nuova opera risponda alle finalità di cui all'articolo 1, comma 85, della legge regionale 30/2007 e venga inserita nel programma straordinario per l'anno 2008 previsto dall'articolo 11 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), previa variazione del programma stesso;

b) che sia stato approvato il progetto preliminare della nuova opera.

12. La Provincia presenta la documentazione relativa alla variazione del programma straordinario di cui al comma 11, lettera a), e il progetto preliminare di cui al comma 11, lettera b), al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro il 31 dicembre 2013, ai fini dell'approvazione della variazione da parte della Giunta regionale e della devoluzione del contributo concesso con il decreto n. 3034 del 2010.

13. Il finanziamento concesso con il decreto n. 3034 del 2010 è revocato se la stipula del contratto di mutuo non interviene entro il 31 dicembre 2014.

14. Alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 10 è inserito il seguente:

<<2 bis. Ai fini dell'erogazione delle risorse secondo le modalità definite dal comma 2, la Comunità montana può anticipare la presentazione del rapporto di attuazione di cui al comma 1 al raggiungimento dei livelli di spesa previsti, fatto salvo l'obbligo di aggiornare il rapporto alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.>>;

b) al comma 6 dell'articolo 11 la parola <<quinto>> è sostituita dalla seguente: <<sesto>>.

Note:

Comma 7 sostituito da art. 91, comma 1, L. R. 21/2013

Comma 8 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 15/2014

Comma 5 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 1/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 52 ter, L.R. 21/2007, a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.