Legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 8
 (Finalità 7 - Sanità pubblica)
11.
Sono abrogati l'articolo 3 della legge regionale 8/2001 e l'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo Garofolo>> di Trieste e <<Centro di riferimento oncologico>> di Aviano).

12. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, quali risorse destinate a finanziare le esigenze di parte corrente e di parte capitale del Servizio sanitario regionale per l'anno 2013, le somme iscritte a debito verso la Regione nei bilanci di esercizio 2012 degli Enti del Servizio sanitario regionale, relative agli utili dell'anno 2012.
14.
Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 4, lettera a), della legge regionale 20/2012, come modificato dal comma 13, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 7.2.2.1134 e del capitolo 4484 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi ai Centri regionali di recupero di animali esotici e pericolosi per l'adeguamento e ampliamento delle strutture".

15.
Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 4, lettera b), della legge regionale 20/2012, come modificato dal comma 13, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4485 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi ai Centri regionali di recupero di animali esotici e pericolosi per il mantenimento degli animali e gli interventi sanitari".

16.
I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999), sono sostituiti dai seguenti:
5 bis. I fondi di cui al comma 5, lettera a), sono trasferiti ai Comuni della regione per l'attuazione delle linee operative di prevenzione del randagismo definite con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria che determina altresì i criteri proporzionali di ripartizione dei fondi.
6. Il trasferimento ai Comuni dei fondi di cui al comma 5 bis è disposto sulla base della presentazione di un'apposita istanza al Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria che va presentata entro il termine individuato dal Servizio medesimo come comunicato ai Comuni stessi mediante lettera raccomandata.
6 bis. Il trasferimento ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane di cui al comma 5 ter è disposto sulla base della presentazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di apposita domanda corredata del programma degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.>>.

17. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale 25/1999, come modificato dal comma 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi statali, a essa attribuiti ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), in esercizi precedenti al 2013 e trasferiti all'esercizio successivo ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nella seguente misura:
a) per 146.788,87 euro per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 5, lettera a), della legge regionale 25/1999, a valere sullo stanziamento all'uopo previsto sull'unità di bilancio 7.2.1.1134 e sul capitolo 4647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013;
b) per 450.493,67 euro per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), della legge regionale 25/1999, a valere sullo stanziamento all'uopo previsto sull'unità di bilancio 7.2.2.1134 e sul capitolo 4649 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a ripartire i fondi di cui al comma 17, lettera a), in proporzione al numero delle colonie feline censite con decreto del Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali n. 147/VETAL, del 25 febbraio 2013, come integrato dal decreto n. 395/VETAL del 3 maggio 2013.
20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
2 Comma 7 bis aggiunto da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
3 Comma 8 abrogato da art. 56, comma 1, lettera m), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
5 Parole sostituite al comma 6 da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
6 Comma 9 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione della lettera l) del comma 7 dell'art. 1, L.R. 8/2001.
7 Comma 3 sostituito da art. 8, comma 15, L. R. 20/2015
8 Comma 4 abrogato da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015
9 Comma 5 abrogato da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015
10 Comma 6 abrogato da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015
11 Comma 7 abrogato da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015
12 Comma 7 bis abrogato da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015
13 Comma 10 sostituito da art. 8, comma 17, L. R. 20/2015
14 Parole soppresse al comma 3 da art. 16, comma 3, L. R. 27/2018