Legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 13
 (Finalità 12 - Partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
8. Il capitolo 8004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 è spostato dall'unità di bilancio 8.1.2.1138 all'unità di bilancio 8.5.2.1146 del medesimo stato di previsione.
9. I capitoli 3424 e 3427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono spostati dall'unità di bilancio 4.7.1.1085 all'unità di bilancio 3.1.1.1056 del medesimo stato di previsione.
10. Per gli interventi realizzati in base alle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate regolarmente ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la possibilità di utilizzo delle economie contributive, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37 (Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), è consentita anche oltre il biennio stabilito dall'articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), come modificato dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 50/1990, purché entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. La Provincia di Trieste è autorizzata a destinare il finanziamento di 1.810.100 euro concesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 85 e 86 bis, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), con decreto del direttore del Sevizio coordinamento politiche per la montagna n. 3034 del 26 novembre 2010, alla realizzazione di un'opera diversa, purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) che la nuova opera risponda alle finalità di cui all'articolo 1, comma 85, della legge regionale 30/2007 e venga inserita nel programma straordinario per l'anno 2008 previsto dall'articolo 11 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), previa variazione del programma stesso;
b) che sia stato approvato il progetto preliminare della nuova opera.
12. La Provincia presenta la documentazione relativa alla variazione del programma straordinario di cui al comma 11, lettera a), e il progetto preliminare di cui al comma 11, lettera b), al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro il 31 dicembre 2013, ai fini dell'approvazione della variazione da parte della Giunta regionale e della devoluzione del contributo concesso con il decreto n. 3034 del 2010.
13. Il finanziamento concesso con il decreto n. 3034 del 2010 è revocato se la stipula del contratto di mutuo non interviene entro il 31 dicembre 2014.
Note:
1 Comma 7 sostituito da art. 91, comma 1, L. R. 21/2013
2 Comma 8 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 15/2014
3 Comma 5 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 1/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 52 ter, L.R. 21/2007, a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.