Legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 12
 (Finalità 11 - Funzionamento della Regione)
1. Al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria alle eventuali spese derivanti dall'aumento dell'IVA previsto, a decorrere dall'1 luglio 2013, dall'articolo 40, comma 1 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come da ultimo modificato dall'articolo 480 della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un apposito Fondo.
2. In deroga al disposto di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità), e in via transitoria, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2013, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a disporre con proprio decreto il prelevamento di somme dal Fondo di cui al comma 1 e la loro iscrizione sugli appropriati unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Le variazioni al bilancio disposte con tale decreto determinano anche le conseguenti variazioni al piano operativo di gestione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 relativamente alle spese correnti, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, all'unità di bilancio 11.3.1.1184 è istituito "per memoria" il capitolo 9123, con la denominazione "Fondo per far fronte all'incremento delle aliquote IVA - di parte corrente".
4. Per le finalità previste dal comma 1 relativamente alle spese d'investimento, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, all'unità di bilancio 11.3.2.1184 di nuova istituzione alla finalità 11 - funzione 3 - spese d'investimento, con la denominazione "Imposte e tasse - spese d'investimento" è istituito "per memoria" il capitolo 9126, con la denominazione "Fondo per far fronte all' incremento delle aliquote IVA - d'investimento".
8.
I commi 4 e 5 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), e i commi 5 e 6 dell'articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono abrogati.

10.
La legge regionale 18 aprile 1969, n. 3 (Spese riservate), è abrogata.

13. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia regionale Promotur cessano dalla carica all'entrata in vigore della presente legge.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, per l'anno 2013, il contributo già concesso, ai sensi dell'articolo 5 octies della legge regionale 50/1993, all'Agenzia regionale Promotur con decreto del direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale n. 2033 del 10 dicembre 2012, per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento.
15. La conferma di cui al comma 14 è disposta previa istanza dell'ente beneficiario, che deve pervenire alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
18. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sulla base del bilancio iniziale di liquidazione e della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, fissa i termini e le modalità del passaggio alla Direzione centrale competente in materia di ambiente delle competenze e delle funzioni già in capo alla società con riferimento alle attività affidate dall'Amministrazione regionale.
19. Dal medesimo termine fissato nella deliberazione di cui al comma 18, l'Amministrazione regionale subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi riconducibili e strumentali alle attività affidate dall'Amministrazione regionale.
20. Il bilancio finale di liquidazione è presentato dal liquidatore entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 18 ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Direzione centrale competente in materia di finanze.
21. Alla copertura dei posti in organico, necessari per garantire l'efficienza, il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa in conseguenza del subentro dell'Amministrazione regionale alla società, si provvede attraverso l'espletamento di una procedura concorsuale con riserva di posti, a favore del personale della società con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di approvazione della deliberazione dell'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società medesima, di cui al comma 17.
22. La Regione è autorizzata a concedere alla società ARES srl in liquidazione il finanziamento già stanziato sull'unità di bilancio 11.4.1.1192 e sul capitolo 1433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, per far fronte anche agli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria certificati dal liquidatore.
23. Le eventuali disponibilità liquide che residuassero sulla base del bilancio finale di liquidazione sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1337 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Entrate derivanti dalla liquidazione di Ares srl".
26. Le modifiche di cui ai commi 24 e 25 si applicano dal termine fissato nella deliberazione di cui al comma 18.
27.
A decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte della Giunta regionale di cui al comma 20 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

c) l'articolo 4 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di società partecipate della Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste);
e) l'articolo 74 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
g) la lettera l) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali);
h) il comma 12 dell'articolo 15 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti);
i) i commi 20, 21, 22 e 23 dell'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambiente, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).
28. In via di interpretazione autentica, nel rispetto dei principi europei e nazionali relativi al divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro, l'articolo 13, comma 18, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), si applica nei confronti delle lavoratrici che hanno stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2008 e, trovandosi al momento della stipula del contratto nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, hanno iniziato a prestare servizio nell'anno successivo.
31. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 30 è autorizzata la spesa di complessivi 2.800.000 euro, suddivisa in ragione di 1.600.000 euro per l'anno 2013 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1327 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale".
32. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 31 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.1180 e dal capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
34. In relazione al disposto di cui al comma 33, la Regione è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a promuovere ogni azione diretta a recedere dalla partecipazione alla Fondazione Scuola di formazione della funzione pubblica regionale. Per le attività correlate al recesso della Regione dalla partecipazione alla Fondazione e per la rendicontazione delle risorse finanziarie erogate alla medesima trova applicazione la normativa previgente.
35. Agli oneri del recesso di cui al comma 34 si provvede con le quote già erogate nell'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012.
36. La Regione è autorizzata, in via eccezionale, a procedere, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), alla mobilità intercompartimentale nei confronti del personale di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione e la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sono definiti il fabbisogno, i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto, nonché le relative corrispondenze.
40. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 30 da art. 12, comma 13, L. R. 23/2013
2 Integrata la disciplina del comma 30 da art. 12, comma 14, L. R. 23/2013
3 Lettera a) del comma 12 abrogata da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, a seguito dell'abrogazione del comma 7 dell'art. 5 bis, L.R. 50/1993.
4 Comma 24 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
5 Comma 29 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ggg), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.